Cassazione Penale, Sentenza n. 38475/2023 del 21/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Messina che aveva confermato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di Russo per due episodi (capi 43 e 44) di illecita detenzione e cessione di sostanza stupefacente. Il ricorrente contestava: 1) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90 (sosteneva che le argomentazioni sull'indiziato erano inconsistenti e che le videoregistrazioni non provavano la materiale consegna delle sostanze); 2) violazione degli artt. 309, comma 9, 125 e 292 c.p.p. per carenza di autonoma e adeguata motivazione del Tribunale del riesame e per mera riproduzione dell'ordinanza del G.I.P.; 3) violazione dell'art. 275 c.p.p. per mancanza dell'attualità delle esigenze cautelari, in ragione dell'intervallo temporale tra i fatti (aprile 2020) e l'applicazione della misura e della presunta assenza di concreti rischi di reiterazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse dato adeguata e logica motivazione circa la gravità indiziaria, desunta soprattutto dalle videoriprese che attestavano la presenza del Russo nelle due occasioni e dalle modalità (incontri con Mantineo, trasporto/lasciare buste presso l'abitazione del capo dell'organizzazione). La Corte ha richiamato il principio per cui, nella fase cautelare, è sufficiente il requisito della gravità degli indizi (art. 273 c.p.p.) e ha considerato congrua la valutazione sull'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, anche alla luce dei rapporti continuativi del ricorrente con soggetti professionali nel commercio di stupefacenti. Ha dichiarato infondate le doglianze sulla motivazione autonoma del Tribunale e sull'intervallo temporale tra fatti e misura. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente alle spese (rigetto dell'impugnazione e conferma della misura cautelare).
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
norma richiamata in relazione al procedimento di riesame; la Corte verifica che il giudice del riesame abbia motivato adeguatamente la conferma della misura cautelare
art. 73 d.P.R. 309/90
norma sostanziale richiamata per i reati di detenzione e cessione di stupefacenti; il ricorso contestava la qualificazione dei fatti ai sensi di questa disposizione, mentre la Corte ha valutato la gravità indiziaria nel contesto dei capi contestati
art. 273 cod. proc. pen.
la Corte sottolinea che nella fase cautelare è sufficiente il requisito della gravità degli indizi (art. 273, comma 1); il comma 1-bis richiama i commi 3 e 4 ma non il comma 2 dell'art. 192 c.p.p., pertanto non si richiede lo stesso livello di precisione e concordanza degli indizi richiesto per il giudizio di merito
art. 192 cod. proc. pen.
richiamata per spiegare che il requisito di precisione e concordanza degli indizi previsto per il giudizio di merito non opera pienamente nella fase cautelare, dove è sufficiente la gravità
art. 275 cod. proc. pen.
norma sulle esigenze cautelari (attualità del pericolo di reiterazione); la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia fornito adeguata motivazione circa l'attualità e concretezza del pericolo, anche valutando la frequenza dei contatti con soggetti dediti professionalmente allo spaccio
art. 125 cod. proc. pen.
richiamata nella doglianza sulla motivazione; la Corte ha ritenuto comunque soddisfatti i canoni motivazionali richiesti per il provvedimento cautelare
art. 292 cod. proc. pen.
citato nella doglianza sulla valutazione delle fonti; la Corte ha verificato che la motivazione del giudice del riesame abbia adeguatamente indicato gli elementi indizianti e il percorso logico
legge n. 47/2015
richiamata dalla difesa per le modifiche normative che impongono maggiore autonoma motivazione del riesame; la Corte ha ritenuto però che l'autonomia e la specificità della motivazione fossero comunque presenti nel provvedimento impugnato
Massime di principio
- Nella fase cautelare il requisito richiesto è la sola gravità degli indizi: non si richiede lo stesso livello di precisione e concordanza degli indizi necessario per la condanna in sede di merito
- La presenza ripetuta dell'indagato in contesti e modalità compatibili con lo spaccio (incontri, trasporto di buste, frequentazione continuativa di soggetti noti per l'attività di traffico) può costituire base sufficiente per la misura cautelare anche se non vi è ripresa della consegna materiale di stupefacente
- Il giudice del riesame deve fornire motivazione autonoma e adeguata; in sede di Cassazione il controllo è limitato a verificare la coerenza logico-giuridica e l'adeguatezza della motivazione, non a rivalutare integralmente le prove
- La distanza temporale tra i fatti e l'adozione della misura può rendere più necessaria una motivazione dettagliata sull'attualità del pericolo di reiterazione, ma non è di per sé decisiva se il Tribunale documenta rapporti continuativi o elementi che rendono concreto il rischio
- Elementi favorevoli alla difesa (occupazione regolare, assenza di precedenti penali) sono rilevanti ma non automaticamente idonei a escludere la misura se sussistono indizi gravi e contesti di frequentazione stabile con soggetti dediti all'illecito
- Per contrastare efficacemente una misura cautelare in casi analoghi è utile demarcare con precisione l'esistenza di lacune probatorie (es. assenza di prova della materialità della consegna), richiedere una motivazione puntuale sull'attualità del pericolo e proporre elementi concreti che dimostrino l'interruzione dei rapporti criminali
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