Cassazione Penale, Ordinanza n. 36000/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (corte d'appello)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli emessa ex art. 599-bis c.p.p., con cui era stato condannato per furto aggravato. Nel ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che, nel giudizio definito con concordato in appello, non sono proponibili in sede di legittimità questioni che erano oggetto di motivi di appello rinunciati, né censure relative alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o a vizi della determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Ha quindi ritenuto che i motivi dedotti esulassero da quelli consentiti.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che le doglianze riguardassero profili non deducibili in cassazione contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., poiché non attinenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo.
Norme richiamate
La sentenza resa a seguito di concordato in appello è impugnabile in cassazione solo per censure relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto all'accordo.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità nei casi previsti.
Norma invocata dal ricorrente per chiedere il riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.
Nel caso di sentenza ex art. 599-bis c.p.p. non è deducibile in cassazione la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento.
art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha introdotto il comma 5-bis dell'art. 610 c.p.p. con decorrenza dal 3 agosto 2017.
Massime di principio
- Nel giudizio definito con concordato in appello, il ricorso per cassazione ha un ambito di censura eccezionalmente ristretto e non consente di rimettere in discussione motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena.
- Non sono deducibili in cassazione, contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., questioni relative alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o vizi che attengano soltanto alla quantificazione della pena, salvo che la sanzione risulti illegalmente determinata.
- Il sindacato di legittimità sulla sentenza di concordato in appello è ammissibile soltanto quando si denunci un vizio nella formazione del consenso dell'imputato, nel consenso del pubblico ministero o una pronuncia del giudice difforme rispetto al contenuto dell'accordo.
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