Cassazione Penale, Sentenza n. 12067/2023 del 22/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per peculato continuato contestato in qualità di amministratore del Gruppo Consiliare di Alleanza Nazionale. Si deduceva: errata valutazione del decorso della prescrizione con riferimento a prelievi/documenti (in particolare riguardo a un importo di euro 2.500,00 e alla somma complessiva indicata in sentenza pari a euro 4.249,52), omissione della riduzione di un terzo per il rito abbreviato (art. 442, comma 2 c.p.p.), errori nel calcolo della pena e degli aumenti per continuazione, vizi motivazionali sulle spese non inerenti e sull'elemento soggettivo del reato (art. 314 c.p.), mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, contestazione di applicazioni di norme regionali (legge regionale n.37/1995) e dedotta violazione dell'onere della prova (art.192 c.p.p. e art.27 Costituzione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato nella parte principale, ma ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai due episodi relativi all'emissione degli assegni del 27/02/2009 e del 24/03/2009 perché i reati sono estinti per intervenuta prescrizione. Il resto della sentenza è stato confermato: permane la condanna per il peculato relativo al prelievo avvenuto alla chiusura del conto il 04/08/2010, con profitto del reato rideterminato in euro 1.749,52 (e non in euro 4.249,52). Gli atti sono trasmessi ad altra Sezione della Corte di appello di Cagliari per la sola rideterminazione della pena e dell'importo della confisca, anche in ragione della mancata applicazione, in sede di rideterminazione, della diminuzione di un terzo spettante per il rito abbreviato da calcolarsi sulla pena finale comprensiva degli aumenti per continuazione.
Norme richiamate
art. 620, lett. l) cod. proc. pen.
Citato dal Pubblico Ministero come base procedurale per la richiesta di annullamento limitato della sentenza con riferimento all'estinzione per prescrizione di taluni fatti
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede la diminuzione di un terzo della pena in caso di giudizio abbreviato; la Corte rileva che tale riduzione deve essere applicata sulla pena finale anche tenendo conto della continuazione, e non è stata correttamente operata in sede di rimessione
Norma che incrimina il peculato; la Corte ne ha richiamato i principi applicativi, in particolare la nozione di disponibilità giuridica del denaro e il ruolo del potere di firma quale elemento che integra la disponibilità rilevante per il peculato
art. 47, primo comma, cod. pen.
Richiamato nel ricorso in relazione all'elemento soggettivo; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della disciplina del dolo/colpa nella valutazione della responsabilità per peculato
legge regionale n. 2 del 7 aprile 1966
Norma richiamata a fondamento delle erogazioni ai gruppi consiliari; le somme contestate provenivano da erogazioni regionali destinate al funzionamento del gruppo e non a spese personali o di partito
legge regionale n. 37/1995
Citata dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto che la richiamata normativa regionale travolgesse la qualificazione penale operata dai giudici di merito
art. 2 della deliberazione n. 293 del 22 luglio 1988
Richiamata dalla Corte per affermare che, dopo la chiusura della legislatura, la destinazione del fondo sarebbe dovuta essere determinata dall'Ufficio di Presidenza: il prelievo successivo a tale termine è sintomatico di appropriazione se non giustificato
Richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova; la Corte conferma che grava sull'accusa l'onere di dimostrare l'indebita natura delle spese, ma che la documentazione stessa può essere piena prova quando rivela uso incompatibile con le finalità istituzionali
art. 27 Costituzione
Richiamato dal ricorrente in relazione al principio dell'onere della prova e della responsabilità personale; la Corte non ha ritenuto violato tale principio nella valutazione probatoria compiuta
Massime di principio
- La prescrizione va valutata in relazione alla data effettiva delle singole condotte: se la documentazione bancaria dimostra che una somma è stata prelevata in epoche diverse, ciascuna operazione va esaminata separatamente ai fini della prescrizione
- Per il reato di peculato è decisiva la disponibilità giuridica del denaro collegata a un potere di firma o ad un dovere di custodia connesso alla funzione; il semplice accesso materiale non è requisito autonomo
- Le erogazioni ai gruppi consiliari sono destinate al funzionamento del gruppo; spese riferibili a promozione personale o ad attività di partito non inerenti possono integrare peculato se non adeguatamente giustificate
- L'onere della prova grava sull'accusa, ma la documentazione contabile e amministrativa, quando risulti chiaramente incompatibile con le finalità dell'ente, può costituire prova sufficiente del carattere indebito della spesa
- Il prelievo di fondi dopo la chiusura della legislatura, quando la loro destinazione compete all'organo competente, è sintomatico di appropriazione se non accompagnato da autorizzazioni o rendicontazioni formali
- La riduzione per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.) deve essere applicata alla pena finale, tenendo conto degli effetti degli aumenti per continuazione; errori in questo calcolo giustificano la rideterminazione della pena
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