Cassazione Penale, Ordinanza n. 13883/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto da un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 9 ottobre 2024. Dalla motivazione emerge che in appello era stata confermata la responsabilità penale dell'imputato sulla base del compendio probatorio valorizzato dai giudici di merito. In cassazione sono stati dedotti due motivi: il primo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p.; il secondo denunciava violazione di legge processuale in relazione all'art. 192, comma 2, c.p.p. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non devoluto con l'atto di appello, con conseguente violazione della catena devolutiva; ha ritenuto il secondo motivo meramente riproduttivo di censure già esaminate e respinte dai giudici di merito e, in sostanza, diretto a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa al giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo non era stato dedotto in appello e non poteva quindi essere proposto per la prima volta in cassazione, in difetto di devoluzione. Ha inoltre osservato che il secondo motivo non conteneva una critica specifica e autonoma alla motivazione della sentenza impugnata, ma si limitava a riproporre censure già esaminate e a sollecitare una diversa lettura delle prove, attività estranea al sindacio di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La questione sull'aggravante è stata ritenuta non scrutinabile in cassazione perché non devoluta con l'appello; la censura, proposta per la prima volta in sede di legittimità, viola la catena devolutiva.
La censura relativa alla valutazione della prova è stata ritenuta generica e meramente riproduttiva di doglianze già disattese dai giudici di merito; non consente una rivalutazione delle prove in cassazione.
È richiamato quale norma che impedisce di dedurre in cassazione motivi non devoluti nei precedenti gradi di giudizio, in difetto di rispetto della catena devolutiva.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere proposti motivi nuovi rispetto a quelli devoluti con l'atto di appello, poiché la violazione della catena devolutiva rende la censura inammissibile.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure già esaminate è insufficiente.
- La cassazione non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa lettura delle fonti di prova, salvo che siano denunciati specifici travisamenti rilevanti e analiticamente indicati.
- La contestazione della valutazione probatoria ai sensi dell'art. 192, comma 2, c.p.p. deve indicare puntualmente le ragioni di illogicità o di erroneità della motivazione, non essendo sufficiente un richiamo astratto alla violazione della norma.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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