Cassazione Penale, Sentenza n. 38695/2023 del 22/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per presunta violazione di legge penale e vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 53 e 58, legge 689/81) per il rigetto della richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva: la difesa sosteneva la sussistenza dei presupposti per la sostitutiva e chiedeva che la Corte tenesse conto della "perfetta ricorrenza" dei requisiti, lamentando anche l'assenza di indicazione delle ragioni ostative; inoltre si eccepiva che i procedimenti pendenti non consentivano una prognosi negativa sul rispetto della prestazione sostitutiva.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza del motivo: la Corte ha ritenuto che il motivo non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata né con la disciplina (artt. 53 e 58 l. 689/1981) riguardante l'accesso alla sanzione sostitutiva. La Corte d'appello aveva correttamente escluso la recidiva qualificata e aveva rigettato la richiesta di sostitutiva per il concreto pericolo di inadempimento, dovuto ai molteplici procedimenti pendenti e alla reiterazione di reati dello stesso genere. Richiamata la giurisprudenza sul divieto di sostitutive in presenza di prognosi infausta, la Cassazione ha quindi confermato l'esito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza resa nella camera di consiglio del 22 giugno 2023.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b ed e, codice di procedura penale
La censura per violazione di legge e vizio di motivazione deve confrontarsi puntualmente con le ragioni della decisione impugnata: l'assenza di tale confronto rende il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile.
artt. 53 e 58, legge 689/1981
Le norme regolano l'accesso alle sanzioni sostitutive della pena detentiva; l'applicazione è esclusa quando ricorre una prognosi infausta circa l'adempimento della prestazione sostitutiva (ad es. per persistenti carichi pendenti o condotte reiterate), e il giudice deve motivare tale valutazione.
Massime di principio
- Per ottenere una sanzione sostitutiva è necessario dimostrare non solo i requisiti formali ma anche una prognosi favorevole di adempimento della prestazione: procedimenti pendenti e ripetizione di reati simili pesano contro l'accesso alla sostitutiva.
- In Cassazione un motivo che non si confronti direttamente con la motivazione impugnata o con la normativa applicabile è normalmente dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
- La mera asserzione della 'perfetta ricorrenza' dei presupposti senza argomentare sul contrasto con la valutazione motivata del giudice di merito è insufficiente; è necessario indicare in che punto la motivazione sarebbe illogica o contraddittoria.
- La pronuncia di inammissibilità può essere accompagnata dalla condanna alle spese e, se non esclusa la colpa, dal versamento di una somma alla Cassa delle ammende; per questioni non complesse è possibile motivazione in forma semplificata.
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