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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10725/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Pescara, nella parte in cui era stata esclusa la liberazione anticipata per il semestre dal 18/03/2022 al 17/09/2022. Deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente valutato gli elementi relativi alla sua condotta, tra cui il fatto che il 12/07/2022 avesse ricevuto un pacco da un parente contenente sostanza stupefacente, procedimento che secondo la difesa non sarebbe stato ancora pendente, e contestando inoltre la mancata considerazione di documentazione difensiva prodotta. Chiedeva anche la trattazione del procedimento innanzi a diversa sezione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero in realtà censure di merito, non proponibili in sede di legittimità, perché miravano a ottenere una diversa valutazione degli elementi già esaminati dal giudice di merito. Ha inoltre rilevato che il ricorrente, quanto alla dedotta mancata valutazione della documentazione difensiva, non ne aveva indicato natura e decisività, con conseguente genericità e difetto di autosufficienza. Ne è derivata la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 69 ord. pen.

    La decisione riguarda il procedimento di sorveglianza e la liberazione anticipata; il testo non riporta espressamente la norma, ma la questione sostanziale è quella della valutazione dei presupposti per il beneficio.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, a una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le doglianze che, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o vizi motivazionali, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito già compiuta dal giudice di sorveglianza.
  • La contestazione della valutazione giudiziale di elementi fattuali relativi al comportamento del condannato non è consentita in cassazione quando la motivazione del provvedimento impugnato sia congrua, логica e non contraddittoria.
  • Chi deduce il mancato esame di documenti difensivi deve indicarne specificamente natura e decisività; in difetto, il motivo è generico e carente di autosufficienza.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipataImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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