Cassazione Civile, Ordinanza n. 25236/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2012, con il quale, all'esito di PVC, erano stati recuperati maggiori IRES, IRAP e IVA nei confronti di una società. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso della società; in appello, però, la Corte di giustizia tributaria regionale ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dall'Ufficio perché notificata, nel gennaio 2022, presso il difensore domiciliatario della società, già dichiarata fallita nel dicembre 2021, ritenendo che la società fallita fosse priva di legittimazione processuale e che la notifica dovesse rivolgersi al curatore. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 43 l. fall., sostenendo che il fallito conserva una legittimazione straordinaria e che la sentenza impugnata aveva erroneamente escluso la sua legittimazione a contraddire; 2) violazione degli artt. 299, 300 e 301 c.p.c., deducendo che, se la notifica dell'appello era stata eseguita alla società fallita anziché al curatore, il giudice avrebbe dovuto ordinare la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c. e non dichiarare l'inammissibilità; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla tardività del ricorso introduttivo, che l'Ufficio assumeva proposto oltre il termine di cui all'art. 21 d.lgs. 546/1992.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ha rigettato il primo e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, che dovrà disporre l'integrazione/rinnovazione della notificazione dell'atto di appello nei confronti del curatore del fallimento e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, quando il fallimento interviene tra primo e secondo grado e la notifica dell'impugnazione sia stata eseguita presso il difensore del contribuente in bonis invece che al curatore, la notificazione non è inesistente ma nulla; pertanto il giudice non può dichiarare l'inammissibilità dell'appello senza prima ordinare la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.
Norme richiamate
Il fallito non può essere equiparato al curatore ai fini della legittimazione passiva: il riconoscimento della legittimazione attiva del fallito in caso di inerzia del curatore non si estende simmetricamente alla legittimazione passiva.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma di riferimento del motivo di ricorso per violazione di legge.
La nullità della notifica dell'impugnazione alla parte fallita comporta la necessità di disporne la rinnovazione, non l'immediata declaratoria di inammissibilità.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È la norma evocata per il vizio di omessa pronuncia.
Il motivo terzo lamentava l'omessa pronuncia sulla tardività del ricorso introduttivo.
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato quale termine per la proposizione del ricorso nel processo tributario.
In caso di notifica nulla dell'impugnazione, il giudice deve ordinare la rinnovazione della notificazione.
Massime di principio
- Quando, nelle more tra primo e secondo grado, interviene la dichiarazione di fallimento di una parte, la notificazione dell'atto di impugnazione eseguita presso il difensore della parte fallita e non presso il curatore non è inesistente, ma nulla.
- La nullità della notificazione dell'impugnazione impone al giudice, in mancanza di costituzione del destinatario legittimato, di ordinare la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c., non potendo dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione in via immediata.
- Il collegamento tra curatore e fallito consente di qualificare l'errore nel destinatario della notifica come vizio sanabile, purché sia possibile la rinnovazione nel contraddittorio corretto.
- La questione del corretto instaurarsi del contraddittorio precede ogni altra questione di merito o processuale proposta nel giudizio di impugnazione.
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