Cassazione Civile, Ordinanza n. 03302/2024 del 05/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Un soggetto che si affermava creditore di due debitrici aveva agito in revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficaci nei propri confronti due ipoteche volontarie costituite su un immobile delle debitrici a favore di un istituto di credito, sostenendo che tali garanzie fossero state pregiudizievoli e poste in essere con consilium fraudis e scientia damni anche del terzo beneficiario. La vicenda nasceva da un complesso assetto negoziale: un finanziamento di circa 4 milioni di euro, poi ricollegato dalle parti a una futura compravendita immobiliare; la somma finanziata era stata successivamente qualificata come caparra confirmatoria in un preliminare di vendita di un fabbricato, e la compravendita era stata poi attuata coattivamente con sentenza ex art. 2932 c.c., subordinando il pagamento del residuo prezzo alla liberazione dell'immobile dalle ipoteche iscritte medio tempore. I giudici di merito avevano escluso la qualità di creditore dell'attore, ritenendo estinto il credito originario di restituzione del finanziamento per effetto di tali pattuizioni e della sentenza costitutiva. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato, in sintesi: 1) la falsa applicazione delle norme sull'estinzione delle obbligazioni e sull'efficacia del giudicato, sostenendo che il credito non fosse estinto e che l'adempimento non fosse avvenuto, poiché l'immobile trasferito restava gravato da ipoteche; 2) la violazione delle regole sulla prova e sull'azione revocatoria, lamentando l'erronea esclusione delle sue ragioni di credito e degli elementi soggettivi e oggettivi dell'azione; 3) la censura, ancora sotto il profilo probatorio, circa eventus damni, consilium fraudis e scientia damni in capo alle parti e al terzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato nei limiti di cui in motivazione, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione anche per le spese. La Corte ha affermato che il trasferimento dell'immobile gravato da ipoteche di rilevantissimo importo, disposto con sentenza che subordinava il pagamento del prezzo residuo alla preventiva liberazione dei pesi, non poteva considerarsi satisfattivo del credito dell'attore né determinare l'integrale estinzione della sua ragione di credito. Fino alla liberazione dalle ipoteche, permaneva un interesse attuale e concreto del creditore, idoneo a fondare l'actio pauliana. Sono stati quindi assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, relativi alla prova degli elementi soggettivi e oggettivi dell'azione revocatoria.
Norme richiamate
L'azione revocatoria conserva tutela quando la ragione di credito non sia integralmente estinta; è sufficiente un credito attuale e concreto, anche se solo parzialmente soddisfatto o ancora bisognoso di conservazione.
La sentenza costitutiva di trasferimento dell'immobile non vale, di per sé, a soddisfare il creditore se il bene viene trasferito ancora gravato da ipoteche e il trasferimento è subordinato alla loro liberazione.
art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
Un fatto costitutivo diverso del credito non può essere introdotto oltre le preclusioni istruttorie e assertive del giudizio di merito.
Richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere probatorio sulla sussistenza del credito e dei presupposti della revocatoria.
Richiamato dal ricorrente con riferimento alle presunzioni in tema di prova del consilium fraudis e della scientia damni.
Richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla capacità a testimoniare e alla valutazione della prova.
artt. 1176, 1197, 1218, 1230-1236, 1241, 1253, 1256 c.c.
Richiamati dal ricorrente come norme sui modi di estinzione dell'obbligazione e sull'adempimento, ma la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, non vi fosse una piena estinzione satisfattiva del credito.
artt. 1325, 1362, 1363, 1371, 1372, 1383, 1385, 1453 c.c.
Richiamati dal ricorrente per la qualificazione e interpretazione degli accordi negoziali e del preliminare, ma non decisivi ai fini della decisione finale.
Richiamato dal ricorrente con riferimento al giudicato formatosi sulla sentenza ex art. 2932 c.c.
Richiamato dal ricorrente sul tema della valutazione delle prove secondo il principio di disponibilità della prova.
Richiamato dal ricorrente senza rilievo decisivo nella motivazione della Corte di cassazione.
Richiamato dal ricorrente senza rilievo decisivo nella motivazione della Corte di cassazione.
delibera CICR 22.4.1995
Richiamata dal ricorrente nei motivi relativi alla disciplina del rapporto bancario, ma non assunta come fondamento della decisione di legittimità.
Massime di principio
- In tema di revocatoria ordinaria, la qualità di creditore sussiste finché la pretesa non sia integralmente soddisfatta o estinta; un soddisfacimento solo apparente, parziale o condizionato non elimina l'interesse alla tutela conservativa.
- Il trasferimento coattivo di un bene gravato da ipoteche, quando il giudice subordina il pagamento del residuo prezzo alla preventiva liberazione dei pesi, non costituisce di per sé adempimento satisfattivo idoneo a estinguere il credito originario.
- Ai fini dell'azione pauliana, il creditore può agire anche quando il suo diritto sia configurato come pretesa attuale alla liberazione del bene trasferito da vincoli pregiudizievoli, purché la ragione creditoria sia concreta e attuale.
- Un fatto costitutivo diverso del credito posto a base dell'azione non può essere utilmente introdotto oltre le preclusioni assertive e istruttorie del giudizio di merito.
- Se viene riconosciuta la persistenza del credito, l'indagine su eventus damni, consilium fraudis e scientia damni può restare assorbita e non richiede ulteriore esame nel giudizio di legittimità.
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