Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05777/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla pena accessoria prevista dall'art. 5 L. 13 dicembre 1989, n. 401. Sostengono che tale pena accessoria non era oggetto dell'accordo tra le parti (patteggiamento) e che il Giudice non ha adeguatamente motivato né determinato correttamente la sua durata.

La decisione

La Corte ha ritenuto i ricorsi fondati. Per Martucci Mauro e Martucci Giuseppe (pena principale superiore a due anni, c.d. "patteggiamento allargato") la pena accessoria ex art. 5 L. 401/1989 è applicabile ex lege ma la sua durata deve essere determinata dal giudice con motivazione fondata sui criteri dell'art. 133 c.p.; il Tribunale di Taranto aveva invece parametrato la durata alla pena principale senza richiamare i criteri di cui all'art. 133, per cui la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente alla durata della pena accessoria e ha disposto il rinvio al Tribunale di Taranto per nuovo giudizio sul punto. Per Martucci Martino (pena inferiore a due anni, c.d. editio minor) la normativa sul patteggiamento esclude l'applicazione di pene accessorie anche se obbligatorie: l'applicazione della pena accessoria è risultata illegale e la Cassazione ha annullato senza rinvio la parte relativa alla pena accessoria, eliminandola.

Norme richiamate

  • art. 5 legge 13 dicembre 1989, n. 401

    Le pene accessorie di cui ai commi 1 e 2 non possono avere una durata inferiore a sei mesi né superiore a tre anni

    La sanzione di divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive è una pena accessoria obbligatoria quando ricorrono i presupposti; la legge fissa un intervallo di durata, lasciando al giudice la determinazione concreta entro quel range in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); il procedimento ex art. 444 è il contesto procedurale della sentenza impugnata.

  • art. 445 cod. proc. pen.

    esenzione dal pagamento delle spese processuali, divieto di applicare pene accessorie e misure di sicurezza ... solo nei casi in cui la pena detentiva irrogata non superi i due anni

    Per il patteggiamento con pena non superiore a due anni (editio minor) operano effetti premiali che includono il divieto di applicare pene accessorie; per pene superiori a due anni (editio maior) le pene accessorie possono essere applicate.

  • art. 133 cod. pen.

    Stabilisce i criteri di determinazione della pena; la Corte richiama l'obbligo per il giudice di utilizzare tali criteri per fissare la durata concreta delle pene accessorie quando la legge indica un range temporale.

  • art. 37 cod. pen.

    Richiamato per affermare che la durata delle pene accessorie non va rapportata automaticamente alla durata della pena principale, ma va determinata secondo art. 133 c.p.

  • art. 620 cod. proc. pen.

    Predisposto come base per l'eliminazione di una pena illegale da parte del giudice di legittimità senza rinvio, ove ricorrano i presupposti, come avvenuto per Martucci Martino.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento, le pene accessorie non comprese nell'accordo possono essere impugnate per violazione di legge e vizio di motivazione: il ricorso per cassazione è ammissibile su questo punto.
  • Se la pena principale concordata è superiore a due anni (editio maior), il giudice può applicare pene accessorie, comprese quelle obbligatorie; tuttavia l'applicazione e la determinazione della durata delle accessorie richiedono motivazione concreta e l'uso dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
  • Se la pena principale concordata è pari o inferiore a due anni (editio minor), opera il divieto di applicare pene accessorie anche se obbligatorie: la loro applicazione è illegale e va eliminata dalla Corte di cassazione, senza rinvio, quando sussistono i presupposti per l'annullamento per manifesta illegittimità.
  • Quando la legge fissa per una pena accessoria un limite minimo e massimo di durata, il giudice non può automatizzare la durata collegandola a quella della pena principale; deve motivare la scelta della durata in base ai criteri di proporzionalità e alle circostanze del caso (art. 133 c.p.).
  • In presenza di applicazione illegale di una pena accessoria, la cassazione può annullare la parte relativa alla pena accessoria senza rinviare se ricorrono i presupposti previsti dall'ordinamento per l'eliminazione diretta della pena illegale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.