Cassazione Penale, Sentenza n. 05777/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla pena accessoria prevista dall'art. 5 L. 13 dicembre 1989, n. 401. Sostengono che tale pena accessoria non era oggetto dell'accordo tra le parti (patteggiamento) e che il Giudice non ha adeguatamente motivato né determinato correttamente la sua durata.
La decisione
La Corte ha ritenuto i ricorsi fondati. Per Martucci Mauro e Martucci Giuseppe (pena principale superiore a due anni, c.d. "patteggiamento allargato") la pena accessoria ex art. 5 L. 401/1989 è applicabile ex lege ma la sua durata deve essere determinata dal giudice con motivazione fondata sui criteri dell'art. 133 c.p.; il Tribunale di Taranto aveva invece parametrato la durata alla pena principale senza richiamare i criteri di cui all'art. 133, per cui la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente alla durata della pena accessoria e ha disposto il rinvio al Tribunale di Taranto per nuovo giudizio sul punto. Per Martucci Martino (pena inferiore a due anni, c.d. editio minor) la normativa sul patteggiamento esclude l'applicazione di pene accessorie anche se obbligatorie: l'applicazione della pena accessoria è risultata illegale e la Cassazione ha annullato senza rinvio la parte relativa alla pena accessoria, eliminandola.
Norme richiamate
art. 5 legge 13 dicembre 1989, n. 401
Le pene accessorie di cui ai commi 1 e 2 non possono avere una durata inferiore a sei mesi né superiore a tre anni
La sanzione di divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive è una pena accessoria obbligatoria quando ricorrono i presupposti; la legge fissa un intervallo di durata, lasciando al giudice la determinazione concreta entro quel range in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p.
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); il procedimento ex art. 444 è il contesto procedurale della sentenza impugnata.
esenzione dal pagamento delle spese processuali, divieto di applicare pene accessorie e misure di sicurezza ... solo nei casi in cui la pena detentiva irrogata non superi i due anni
Per il patteggiamento con pena non superiore a due anni (editio minor) operano effetti premiali che includono il divieto di applicare pene accessorie; per pene superiori a due anni (editio maior) le pene accessorie possono essere applicate.
Stabilisce i criteri di determinazione della pena; la Corte richiama l'obbligo per il giudice di utilizzare tali criteri per fissare la durata concreta delle pene accessorie quando la legge indica un range temporale.
Richiamato per affermare che la durata delle pene accessorie non va rapportata automaticamente alla durata della pena principale, ma va determinata secondo art. 133 c.p.
Predisposto come base per l'eliminazione di una pena illegale da parte del giudice di legittimità senza rinvio, ove ricorrano i presupposti, come avvenuto per Martucci Martino.
Massime di principio
- Nel patteggiamento, le pene accessorie non comprese nell'accordo possono essere impugnate per violazione di legge e vizio di motivazione: il ricorso per cassazione è ammissibile su questo punto.
- Se la pena principale concordata è superiore a due anni (editio maior), il giudice può applicare pene accessorie, comprese quelle obbligatorie; tuttavia l'applicazione e la determinazione della durata delle accessorie richiedono motivazione concreta e l'uso dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
- Se la pena principale concordata è pari o inferiore a due anni (editio minor), opera il divieto di applicare pene accessorie anche se obbligatorie: la loro applicazione è illegale e va eliminata dalla Corte di cassazione, senza rinvio, quando sussistono i presupposti per l'annullamento per manifesta illegittimità.
- Quando la legge fissa per una pena accessoria un limite minimo e massimo di durata, il giudice non può automatizzare la durata collegandola a quella della pena principale; deve motivare la scelta della durata in base ai criteri di proporzionalità e alle circostanze del caso (art. 133 c.p.).
- In presenza di applicazione illegale di una pena accessoria, la cassazione può annullare la parte relativa alla pena accessoria senza rinviare se ricorrono i presupposti previsti dall'ordinamento per l'eliminazione diretta della pena illegale.
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