Cassazione Penale, Sentenza n. 5833/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Temauto impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per responsabilità amministrativa da reato ex d.lgs. 231/2001, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare la difesa aveva sostenuto che l'illecito amministrativo si era prescritto prima della pronuncia della Corte d'appello e che, nonostante la specifica eccezione formulata, la Corte di merito aveva omesso di dichiarare l'estinzione per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la prescrizione era stata interrotta e il decorso sospeso dalla richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'ente del 6/7/2017, presentata entro il quinquennio decorrente dalla consumazione del fatto (26/10/2012), ai sensi degli artt. 59 e 22 d.lgs. 231/2001; quindi l'illecito non era prescritto. Ha inoltre affermato che, trattandosi di deduzione manifestamente infondata, la Corte di appello non era tenuta a motivare sul mancato accoglimento dell'istanza. Per l'inammissibilità del ricorso la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della cassa (testo sentenza troncato nella parte finale).
Norme richiamate
art. 5, comma 1 lett. a), art. 6, art. 25-undecies, comma 2 lett. b) n. 2; art. 22, commi 1, 2 e 4; art. 59
La disciplina della responsabilità amministrativa degli enti e del relativo regime della prescrizione: la richiesta di rinvio a giudizio costituisce atto di contestazione che interrompe la prescrizione e ne sospende il decorso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio (art. 22 e art. 59). Le fattispecie di illecito contestate rientrano negli articoli indicati.
Prevede la condanna per spese e sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale norma nei limiti previsti, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione
Sez. 3, n. 1432/2019; Sez. 2, n. 41012/2018; Sez. 5, n. 50102/2015; Sez. 6, n. 18257/2015; Sez. 2, n. 10822/2011
Orientamento consolidato secondo cui la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'ente interrompe e sospende la prescrizione; altresì principio che il giudice d'appello non è tenuto a motivare su eccezioni che appaiono manifestamente infondate o generiche.
Massime di principio
- In materia di responsabilità amministrativa da reato (d.lgs. 231/2001) la richiesta di rinvio a giudizio dell'ente interrompe la prescrizione e sospende il suo decorso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
- Per valutare la prescrizione occorre confrontare la data di consumazione del reato presupposto e la data di proposizione della richiesta di rinvio a giudizio; se quest'ultima è stata presentata entro il termine previsto (es. quinquennio), la prescrizione non può essere dichiarata intervenuta successivamente salvo decorso del periodo di sospensione.
- Se un'eccezione sollevata in appello è manifestamente infondata o generica, il giudice d'appello non è obbligato a motivare specificamente il rigetto di tale eccezione.
- Un ricorso per cassazione che risulti manifestamente infondato è inammissibile e può comportare la condanna alle spese e l'imposizione di una sanzione pecuniaria secondo l'art. 616 c.p.p.; pertanto è necessaria una valutazione prudente della fondatezza delle censure prima di proporre ricorso.
- Nelle difese basate sulla prescrizione è fondamentale documentare con precisione le date rilevanti (consumazione del fatto, atti interruttivi come la richiesta di rinvio a giudizio, sentenze) e prospettare la relativa interruzione/sospensione della prescrizione in modo dettagliato.
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