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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36572/2024 del 01/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di custodia in carcere per i reati previsti dagli artt. 73 e 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (traffico e detenzione ai fini di spaccio, e ipotesi di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio). Il ricorrente ha articolato due censure: 1) vizio di motivazione e violazione di legge rispetto al giudizio di gravità indiziaria sulla sua partecipazione all'associazione criminale, sostenendo che non fosse stata dimostrata la stabilità e la duratura organizzazione del vincolo associativo e che le dedotte prove (conversazioni telefoniche, conversazioni di terzi e risultanze di altro procedimento) non fossero idonee a provare la partecipazione; 2) vizio di motivazione e violazione di legge relativo al pericolo di reiterazione del reato, dedotto in modo astratto e senza elementi concreti (richiamando anche un arresto del giugno 2023 con applicazione dell'obbligo di dimora), e denunciando l'eccessiva distanza temporale tra i fatti contestati e la misura cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e generico: il sindacato di legittimità non consente una rivalutazione dei fatti o una diversa ricostruzione probatoria, salvo che emerga una manifesta illogicità o violazione di legge; il Tribunale di Palermo aveva motivato adeguatamente la sussistenza di gravi indizi di partecipazione del ricorrente all'associazione (con riferimento a conversazioni, interventi diretti nell'attività di spaccio la notte del 31 maggio 2019 e al fatto di essere stato visto trasportare involucri di droga il 5 ottobre 2019). Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché infondato: la Corte ha richiamato il principio che l'"attualità" del pericolo di reiterazione non richiede imminenza, ma continuità della pericolosità nel tempo; nel caso concreto vi erano elementi (arrestate recenti per reati dello stesso genere, contesto di associazione ancora 'operativa') che giustificavano la misura cautelare. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; non è stata disposta la somma a favore della Cassa delle ammende poiché la custodia in carcere era stata sostituita con arresti domiciliari prima della decisione.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)

    Gli articoli sono stati richiamati come fattispecie sostanziali contestate: art. 73 (illecita coltivazione, produzione, traffico e vendita di stupefacenti) e art. 74 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti). La Corte ha ritenuto che gli elementi probatori descritti dal Tribunale fossero compatibili con l'imputazione associativa.

  • Codice di procedura penale

    art. 273, art. 274, art. 275

    Art. 273 (gravità indiziaria): la valutazione dei gravi indizi è prerogativa del giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità o violazione di legge; Art. 274 (misure cautelari) e Art. 275 (presunzione di pericolosità sociale e rilievo del tempo trascorso): la Corte ha applicato i principi secondo cui l'attualità del pericolo non è imminenza ma continuità temporale e la presunzione di pericolosità può essere superata solo con elementi concreti e rapportati alla storia personale e al curriculum criminale dell'indagato.

  • Legge 16 aprile 2015, n. 47

    La riforma ha inciso sull'attualità del pericolo di reiterazione (art. 274, lett. c) c.p.p.), e la Corte ha richiamato che tale requisito va inteso come continuità temporale del pericolo; inoltre la legge influisce sulla valutazione del "tempo silente" e sulla presunzione relativa di pericolosità di cui all'art. 275 c.p.p.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riconsidera i fatti né ripesa la prova: le censure che mirano a una diversa valutazione probatoria sono inammissibili se non dimostrano una palese illogicità o una violazione di norme.
  • Per contestare la gravità indiziaria in cassazione è necessario evidenziare specifiche lacune logiche o illegittimità nell'atto impugnato; semplici ricostruzioni alternative o dubbi interpretativi non sono sufficienti.
  • Nel giudizio sulle misure cautelari l'"attualità" del pericolo di reiterazione va intesa come persistenza o continuità della pericolosità nel tempo e non come imminenza immediata; il tempo trascorso dai fatti va valutato in relazione alla storia e al comportamento successivo dell'indagato.
  • La presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275 c.p.p. può essere superata, ma occorrono elementi concreti che dimostrino dissociazione o perdita della pericolosità (es.: comportamento esente da nuove condotte, prova di ravvedimento, integrazione positiva nel tessuto sociale).
  • Elementi indiziari di natura conversazionale e comportamentale (telefonate, comunicazioni operative, condotte successive come spostamenti o consegne di sostanze) possono avere valenza confermativa nella costruzione del quadro indiziario dell'associazione a delinquere, purché congruamente motivati dal giudice di merito.
  • Nel proporre ricorso contro misure cautelari è strategico concentrarsi su profili formali e di diritto (violazioni di legge, carenze motivazionali manifeste) piuttosto che su una semplice riconsiderazione dei fatti.

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