Cassazione Penale, Sentenza n. 36572/2024 del 01/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di custodia in carcere per i reati previsti dagli artt. 73 e 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (traffico e detenzione ai fini di spaccio, e ipotesi di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio). Il ricorrente ha articolato due censure: 1) vizio di motivazione e violazione di legge rispetto al giudizio di gravità indiziaria sulla sua partecipazione all'associazione criminale, sostenendo che non fosse stata dimostrata la stabilità e la duratura organizzazione del vincolo associativo e che le dedotte prove (conversazioni telefoniche, conversazioni di terzi e risultanze di altro procedimento) non fossero idonee a provare la partecipazione; 2) vizio di motivazione e violazione di legge relativo al pericolo di reiterazione del reato, dedotto in modo astratto e senza elementi concreti (richiamando anche un arresto del giugno 2023 con applicazione dell'obbligo di dimora), e denunciando l'eccessiva distanza temporale tra i fatti contestati e la misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e generico: il sindacato di legittimità non consente una rivalutazione dei fatti o una diversa ricostruzione probatoria, salvo che emerga una manifesta illogicità o violazione di legge; il Tribunale di Palermo aveva motivato adeguatamente la sussistenza di gravi indizi di partecipazione del ricorrente all'associazione (con riferimento a conversazioni, interventi diretti nell'attività di spaccio la notte del 31 maggio 2019 e al fatto di essere stato visto trasportare involucri di droga il 5 ottobre 2019). Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché infondato: la Corte ha richiamato il principio che l'"attualità" del pericolo di reiterazione non richiede imminenza, ma continuità della pericolosità nel tempo; nel caso concreto vi erano elementi (arrestate recenti per reati dello stesso genere, contesto di associazione ancora 'operativa') che giustificavano la misura cautelare. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; non è stata disposta la somma a favore della Cassa delle ammende poiché la custodia in carcere era stata sostituita con arresti domiciliari prima della decisione.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)
Gli articoli sono stati richiamati come fattispecie sostanziali contestate: art. 73 (illecita coltivazione, produzione, traffico e vendita di stupefacenti) e art. 74 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti). La Corte ha ritenuto che gli elementi probatori descritti dal Tribunale fossero compatibili con l'imputazione associativa.
art. 273, art. 274, art. 275
Art. 273 (gravità indiziaria): la valutazione dei gravi indizi è prerogativa del giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità o violazione di legge; Art. 274 (misure cautelari) e Art. 275 (presunzione di pericolosità sociale e rilievo del tempo trascorso): la Corte ha applicato i principi secondo cui l'attualità del pericolo non è imminenza ma continuità temporale e la presunzione di pericolosità può essere superata solo con elementi concreti e rapportati alla storia personale e al curriculum criminale dell'indagato.
La riforma ha inciso sull'attualità del pericolo di reiterazione (art. 274, lett. c) c.p.p.), e la Corte ha richiamato che tale requisito va inteso come continuità temporale del pericolo; inoltre la legge influisce sulla valutazione del "tempo silente" e sulla presunzione relativa di pericolosità di cui all'art. 275 c.p.p.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riconsidera i fatti né ripesa la prova: le censure che mirano a una diversa valutazione probatoria sono inammissibili se non dimostrano una palese illogicità o una violazione di norme.
- Per contestare la gravità indiziaria in cassazione è necessario evidenziare specifiche lacune logiche o illegittimità nell'atto impugnato; semplici ricostruzioni alternative o dubbi interpretativi non sono sufficienti.
- Nel giudizio sulle misure cautelari l'"attualità" del pericolo di reiterazione va intesa come persistenza o continuità della pericolosità nel tempo e non come imminenza immediata; il tempo trascorso dai fatti va valutato in relazione alla storia e al comportamento successivo dell'indagato.
- La presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275 c.p.p. può essere superata, ma occorrono elementi concreti che dimostrino dissociazione o perdita della pericolosità (es.: comportamento esente da nuove condotte, prova di ravvedimento, integrazione positiva nel tessuto sociale).
- Elementi indiziari di natura conversazionale e comportamentale (telefonate, comunicazioni operative, condotte successive come spostamenti o consegne di sostanze) possono avere valenza confermativa nella costruzione del quadro indiziario dell'associazione a delinquere, purché congruamente motivati dal giudice di merito.
- Nel proporre ricorso contro misure cautelari è strategico concentrarsi su profili formali e di diritto (violazioni di legge, carenze motivazionali manifeste) piuttosto che su una semplice riconsiderazione dei fatti.
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