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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50491/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente della somma di € 257.365,56, ritenuta profitto del reato (art. 10 quater d.lgs. 74/2000) e beni della societa. Il ricorrente deduceva di aver proposto il riesame non "jure proprio" ma nell'interesse della societa di cui era all'epoca legale rappresentante (per effetto di procura speciale), sostenendo che l'art. 39 d.lgs. 231/2001 impedisce all'amministratore indagato di stare in giudizio in qualità di legale rappresentante e che, comunque, l'interesse ad impugnare il sequestro sui beni societari "ricade" sull'amministratore per le conseguenze irreversibili sulla sua persona e sull'attività aziendale (es. revoca di un finanziamento pubblico). Contestava inoltre la carenza di motivazione del Tribunale in ordine alle doglianze presentate.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia valida del ricorrente: è stata ritenuta efficace la dichiarazione di rinuncia trasmessa via PEC, assistita da procura speciale conferita al difensore, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, primo comma, lett. a) cod. proc. pen. Non essendo la rinuncia motivata, la Corte ha applicato il principio della soccombenza ai fini della liquidazione delle spese processuali (con riferimento all'art. 616 cod. proc. pen.) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma a titolo di sanzione in favore della Cassa delle Ammende, rideterminata in misura equitativa per tener conto della tempestiva comunicazione della rinuncia che ha impedito l'esame del merito.

Norme richiamate

  • art. 10 quater d.lgs. 74/2000

    La somma sequestrata (€ 257.365,56) è stata qualificata come profitto del reato fiscale ai sensi della norma; la questione sostanziale non stata esaminata in Cassazione a causa della rinuncia.

  • art. 127, nono comma, cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente tra le norme processuali; la Corte non ha esaminato il merito del vizio invocato per effetto della rinuncia.

  • art. 591, primo comma, lett. a) cod. proc. pen.

    La rinuncia all'impugnazione è causa di inammissibilità del ricorso in Cassazione; la Corte ha applicato direttamente tale principio dichiarando il ricorso inammissibile.

  • art. 592 cod. proc. pen.

    Richiamata nelle censure procedurali del ricorrente; non sono stati esaminati i profili di merito a causa della rinuncia.

  • art. 568, terzo e quarto comma, cod. proc. pen.

    Norme richiamate dal ricorrente nei motivi; la Corte non si è pronunciata sul loro merito per effetto della rinuncia.

  • art. 39 d.lgs. 231/2001

    Il ricorrente ha invocato la norma per sostenere che, dovendo essere impedito all'amministratore di stare in giudizio nella sua qualità di rappresentante dell'ente, egli abbia agito nell'interesse della società. La Corte ha rilevato la questione ma non ne ha verificato il fondamento sostanziale a causa della rinuncia.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai limiti della rinnovata esposizione dei motivi in Cassazione; non oggetto di decisione per effetto della rinuncia.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per parametrizzare la soccombenza ai fini della liquidazione delle spese processuali: la Corte ha ritenuto dovuta la condanna alle spese e una somma a titolo di sanzione alla Cassa delle Ammende, ma in misura attenuata per la tempestiva rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione, se valida e assistita da procura speciale, determina l'inammissibilità del ricorso e impedisce l'esame di merito da parte della Corte di legittimità.
  • Quando la rinuncia all'impugnazione non è motivata, il giudice applica il principio di soccombenza nell'allocazione delle spese processuali e può irrogare una sanzione (Cassa delle Ammende), sebbene possa attenuarne l'entità per la tempestività della rinuncia.
  • Per impugnare validamente misure reali (es. sequestro su conti societari) è fondamentale dimostrare l'interesse concreto e diretto dell'istante (es. l'esecuzione del provvedimento sul patrimonio e l'effettiva capienza o l'effettivo pregiudizio), altrimenti il riesame può essere dichiarato inammissibile per mancanza di interesse.
  • Se un amministratore è indagato e sussiste un potenziale conflitto con l'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001, occorre chiarire la capacità e la forma giuridica con cui si agisce (in proprio, quale rappresentante o "nell'interesse" dell'ente) e produrre procure speciali idonee a dimostrare la legittimazione ad impugnare.
  • La tempestiva comunicazione di fatti processuali rilevanti (es. la rinuncia) può ridurre le conseguenze sanzionatorie, ma non impedisce comunque l'applicazione delle regole sulla soccombenza e sulla liquidazione delle spese.

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