Cassazione Penale, Ordinanza n. 07664/2026 del 26/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva impugnato, con atto originariamente proposto come appello e poi convertito in ricorso per cassazione perché la sentenza era inappellabile, la decisione del Tribunale che lo aveva assolto per particolare tenuità del fatto dal reato contravvenzionale contestato. Con un unico motivo sosteneva che il giudice di merito avrebbe dovuto pronunciare assoluzione piena perché il fatto non sussiste, deducendo la carenza dei presupposti di legittimità dell'ordine/invito non ottemperato. La Corte ha però ritenuto che la censura si risolvesse in una richiesta di nuova valutazione del fatto e degli elementi probatori, quindi estranea ai motivi consentiti in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era integralmente di fatto e mirava a una rilettura del compendio probatorio, operazione preclusa al giudice di legittimità; pertanto non rientrava in alcuna delle categorie di motivi previste dall'art. 606 c.p.p. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Norma incriminatrice oggetto della contestazione originaria; il giudizio di merito aveva già escluso la punibilità per particolare tenuità del fatto.
Indica i motivi di ricorso per cassazione; la Corte afferma che il motivo dedotto non rientra in alcuna delle categorie previste e si limita a contestazioni di fatto.
In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, di una somma alla Cassa delle ammende.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per fondare la possibilità di condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende solo in mancanza di elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, così come è preclusa l'autonoma sostituzione di parametri valutativi diversi e ritenuti dal ricorrente più plausibili.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste formale della censura di legittimità, deduca in realtà soltanto una diversa ricostruzione del fatto o una rivalutazione del materiale probatorio.
- La critica alla legittimità del provvedimento o dell'ordine non ottemperato, se richiede un accertamento fattuale ulteriore rispetto a quello compiuto dal giudice di merito, non integra di per sé un motivo di ricorso consentito in cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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