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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07659/2026 del 26/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna di un imputato alla pena di mesi sei di arresto e 1.000 euro di ammenda per il porto fuori dell’abitazione di un coltello a scatto, ritenuto integrativo del reato di cui all’art. 4 della L. 110/1975. In Cassazione l’imputato deduceva violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’affermazione di responsabilità, lamentando anche l’omesso esame dei motivi di gravame e, inoltre, una carenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio. La Corte rilevava però che in appello era stata devoluta soltanto la questione della mancata concessione delle attenuanti generiche, poi respinta con motivazione ritenuta ampia, logica e non contraddittoria; il ricorrente introduceva invece in sede di legittimità un tema nuovo, non devoluto al giudice di appello, e comunque in modo generico e non confrontandosi con la motivazione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che non possono proporsi in cassazione censure su questioni sulle quali il giudice di appello non si sia pronunciato perché non devolute alla sua cognizione; inoltre ha ritenuto aspecifico il motivo perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva già respinto l’unica doglianza effettivamente proposta in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella causazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 4 L. 110/1975

    indicato come base normativa della condanna per il porto fuori dall’abitazione di un coltello a scatto.

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    richiamata per fondare la possibilità di condannare alla somma in favore della cassa delle ammende solo in mancanza di elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica, Rv. 255940-01

    richiamata per il principio generale secondo cui non sono deducibili in cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione.

  • Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632-01

    richiamata in continuità con il medesimo principio sulla non deducibilità in cassazione di questioni nuove non devolute in appello.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere dedotte questioni che il giudice di appello non abbia esaminato perché non specificamente devolute con i motivi di gravame.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata: un motivo che non si misuri con la ratio decidendi è inammissibile per aspecificità.
  • La mera riproposizione in sede di legittimità di censure nuove, o formulate in modo generico, non consente l’esame del merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della cassa delle ammende, salvo che risulti l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDetenzione di armi
RamiProcesso penaleArmi
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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