Cassazione Penale, Ordinanza n. 07668/2026 del 26/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)
La controversia
Un detenuto ha chiesto al Tribunale di sorveglianza l'accesso alla misura alternativa della semilibertà; il presidente del Tribunale ha dichiarato inammissibile l'istanza con provvedimento del 12 settembre 2025. Avverso tale decisione il soggetto ha proposto personalmente ricorso per cassazione deducendo un vizio di motivazione. La Corte, però, non ha esaminato il merito della censura perché ha rilevato che il ricorso era stato presentato direttamente dall'interessato, il quale non era più legittimato a proporre ricorso personalmente ai sensi dell'art. 613, comma 1, c.p.p., come modificato dalla L. 103/2017. Da ciò è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dal detenuto contro il decreto del Tribunale di sorveglianza di Sassari che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di semilibertà. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella causazione dell'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 613, comma 1, c.p.p.
come modificato dall'art. 1 comma 63 della L. 103/217
il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'interessato, che non è più legittimato; la sua inosservanza comporta inammissibilità.
art. 616 c.p.p.
all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi contrari, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
viene richiamata per condizionare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende alla mancanza di elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
L. 103/2017
ha modificato l'art. 613, comma 1, c.p.p., escludendo la possibilità di ricorso personale dell'interessato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione in materia penitenziaria, il ricorso non può essere validamente proposto personalmente dal detenuto quando la legge richiede la rappresentanza tecnica; la mancanza di tale requisito determina inammissibilità automatica.
- L'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione processuale del ricorrente impedisce l'esame dei motivi di merito, anche se formulati come vizio di motivazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente condannato alle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emergano elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità.
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