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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07641/2026 del 26/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo equa tale quantificazione in ragione delle questioni dedotte.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Bari deducendo un unico motivo, incentrato sulla pretesa insussistenza o non corretta applicazione della recidiva e sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è formulato in modo del tutto generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata: la Corte territoriale aveva infatti già motivato in modo congruo sulla sussistenza dei presupposti della recidiva e aveva già riconosciuto le attenuanti generiche, giudicate equivalenti alla recidiva contestata. Il ricorso non spiega neppure quali specifici vizi logici o giuridici inficerebbero tale motivazione.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende; la Corte ne fa applicazione determinando la somma in euro 3000.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a una censura assertiva o generica, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Quando la decisione di merito abbia già affrontato e motivato congruamente sulla recidiva e abbia riconosciuto le attenuanti generiche bilanciandole con la recidiva, il ricorrente deve indicare puntualmente gli specifici vizi della motivazione; in difetto, il motivo è inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
  • La deduzione della mancata applicazione delle attenuanti generiche è inconferente se tali attenuanti risultano già concesse in sentenza di merito e solo comparate con la recidiva.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, da quantificarsi in relazione alle questioni dedotte.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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