Cassazione Penale, Ordinanza n. 07640/2026 del 26/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato, pendente davanti al Tribunale di Milano per un reato indicato nel testo come art. 380 c.p., ha proposto richiesta di rimessione del processo assumendo di subire un potenziale pregiudizio derivante da presunte violazioni processuali verificatesi prima in una procedura esecutiva civile e poi nel processo penale. Con motivi aggiunti ha ribadito la propria versione dei fatti sull'imputazione, lamentando irregolarità nella procedura civile di esecuzione immobiliare, nonché nel giudizio penale, tra cui la revoca di prove a discarico e un colloquio riservato del giudice con le altre parti processuali, esclusi difensore e imputato. Ha inoltre denunciato ulteriori asserite violazioni processuali anche con riferimento all'art. 63 c.p.p. La parte civile si è costituita in sede di rimessione chiedendo l'inammissibilità o il rigetto dell'istanza e la condanna ex art. 48, comma 6, c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di rimessione per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che l'istanza non individuasse né descrivesse in modo preciso una "grave situazione locale" ai sensi degli artt. 45 e 46 c.p.p., ma si risolvesse nella denuncia di presunti vizi procedurali e nella critica alla valutazione dell'imputazione, questioni deducibili con gli ordinari mezzi di impugnazione o con altri rimedi processuali. Ha inoltre affermato che i fatti allegati non integrano un legittimo sospetto idoneo a investire l'intero ufficio giudiziario, perché eventuali condotte del singolo giudice sarebbero eventualmente fronteggiabili con astensione o ricusazione, non con la rimessione. Conseguentemente, alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna dell'istante al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 45 c.p.p.
La grave situazione locale deve essere un fenomeno esterno alla dialettica processuale, tale da compromettere concretamente l'imparzialità dell'ufficio giudiziario o la libertà di determinazione dei partecipanti al processo.
art. 46 c.p.p.
La richiesta di rimessione deve indicare e descrivere con precisione, in modo chiaro e controllabile, la concreta grave situazione locale posta a fondamento dell'istanza.
art. 48 c.p.p.
È necessaria la nomina del difensore per la specifica procedura di rimessione; la mancata indicazione della causa di inammissibilità nell'avviso non integra vizio, trattandosi di valutazione del Presidente della Corte; in caso di inammissibilità segue la condanna alla somma in favore della cassa delle ammende.
art. 610, comma 1, c.p.p.
L'avviso dell'udienza deve contenere l'enunciazione della causa di inammissibilità.
art. 63 c.p.p.
Le eventuali questioni riferite a tale norma non assumono rilevanza nel giudizio di rimessione e possono essere dedotte nei rimedi ordinari contro gli atti del processo.
art. 380 c.p.
È l'articolo indicato nel testo come base dell'imputazione, ma la natura del reato non è ulteriormente specificata nella decisione.
art. 48, comma 6, c.p.p.
La parte civile richiama la previsione della sanzione conseguente alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di rimessione.
Massime di principio
- La rimessione del processo è ammessa solo quando sia allegata e dimostrata una concreta grave situazione locale, esterna al singolo processo, idonea a compromettere l'imparzialità dell'ufficio giudiziario nel suo complesso.
- Non sono sufficienti deduzioni generiche o meri vizi procedurali del giudizio: tali doglianze vanno fatte valere con gli ordinari mezzi di impugnazione o con i rimedi specificamente previsti dall'ordinamento.
- Le contestazioni rivolte a singoli provvedimenti del giudice o del pubblico ministero non fondano di per sé la rimessione, potendo eventualmente rilevare strumenti diversi quali astensione o ricusazione.
- La richiesta di rimessione non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione anticipata o extraprocessuale dell'imputazione o della strategia difensiva.
- Nel giudizio di rimessione, l'istanza deve essere specifica, chiara e controllabile; la genericità o l'allusività comportano inammissibilità.
- Alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di rimessione segue la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 48 c.p.p.
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