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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07637/2026 del 26/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Corte di appello di Venezia ha investito la Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 624, comma 2, c.p.p., per chiarire se il reato contestato al capo H1, riferito a un imputato, dovesse considerarsi incluso tra i reati oggetto dell'annullamento con rinvio disposto dalla sentenza della Quinta Sezione penale n. 27569/2025 dell'8 aprile 2025. Dall'esame della precedente sentenza è emerso che nel dispositivo e, per riflesso, in parte della motivazione, era stato omesso per mero errore materiale il richiamo al capo H1, nonostante la stessa decisione avesse riportato che l'imputato era stato condannato in appello anche per tale delitto e che esso costituiva violazione più grave nel vincolo della continuazione con altri capi di imputazione. La richiesta mirava quindi non a una nuova valutazione di merito, ma alla correzione dell'errore materiale nella parte dispositiva e motivazionale della sentenza rescindente.

La decisione

La Corte di cassazione ha disposto la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo letto in udienza e nella sentenza n. 27569/2025, precisando che tra i "residui reati" per i quali era stato annullato con rinvio nei confronti dell'imputato deve leggersi anche il capo H1, oltre a El, F1, G1 e Ml. Ha inoltre ordinato la correzione delle pagine indicate della motivazione, inserendo il riferimento a H1 tra G1 e Ml, e ha mandato alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti.

Norme richiamate

  • art. 624, comma 2, c.p.p.

    norma utilizzata come base per richiedere e disporre la correzione dell'errore materiale nella sentenza di cassazione

Massime di principio

  • Quando il dispositivo di una sentenza di cassazione omette per errore materiale un capo di imputazione che risulta chiaramente ricompreso nella motivazione e nel complessivo tenore della decisione, è consentita la correzione dell'errore senza riaprire il giudizio di merito.
  • La correzione dell'errore materiale può riguardare sia il dispositivo sia i passaggi motivazionali che ne costituiscono il riflesso, ove l'omissione incida sulla esatta individuazione dei reati o dei capi interessati dall'annullamento.
  • In presenza di un mero errore materiale, il rimedio non è un nuovo scrutinio della fondatezza delle censure, ma la semplice rettifica testuale per rendere la pronuncia coerente con la volontà decisoria già espressa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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