Cassazione Penale, Ordinanza n. 07642/2026 del 26/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la responsabilità per evasione. Il ricorrente ha dedotto, da un lato, che la Corte territoriale avrebbe errato nell'accertamento del fatto, in particolare ritenendo non credibile la versione difensiva secondo cui egli si sarebbe trovato in casa ma non avrebbe risposto al citofono; dall'altro lato, ha censurato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., nonché la valutazione di recidiva e il bilanciamento delle circostanze. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo generico perché diretto a sollecitare una nuova valutazione di merito su apprezzamenti in fatto non sindacabili in legittimità; ha ritenuto altresì aspecifiche le doglianze sulla particolare tenuità, sulla recidiva e sul bilanciamento, poiché la Corte d'appello aveva motivato valorizzando il numero, la gravità e la frequenza dei precedenti penali, l'intensità del dolo e la gravità della condotta di evasione, anche in relazione alla durata e all'assenza di giustificazioni.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non concedibile sulla base della valutazione di merito relativa alla gravità della condotta, alla durata dell'evasione, all'assenza di giustificazioni e ai precedenti penali dell'imputato.
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova rivalutazione degli apprezzamenti di fatto compiuti dal giudice di merito quando la motivazione impugnata sia congrua, logica e sufficiente, specie in materia di attendibilità della versione difensiva e accertamento del reato.
- Le censure che si limitano a contrapporre una diversa lettura del fatto alla motivazione della sentenza impugnata sono generiche e non superano il vaglio di ammissibilità del ricorso per cassazione.
- La valutazione sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è rimessa al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata in ordine a gravità del fatto, intensità del dolo, durata della condotta e precedenti dell'imputato.
- Anche il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, nonché la valutazione della recidiva, costituiscono apprezzamenti di merito sindacabili solo per manifesta illogicità o carenza motivazionale, non per una diversa lettura del materiale fattuale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, da determinarsi equitativamente.
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