Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32530/2025 del 02/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela, dopo che il reato contestato (furto aggravato di energia elettrica mediante abusivo allacciamento) era divenuto perseguibile a querela a seguito del d.lgs. 10/10/2022 n.150. Il ricorrente sosteneva che le dichiarazioni rese dalla condomina Ferrini Giovanna nel verbale di sommarie informazioni del 25.1.2018 ("io personalmente non sporgo querela poiché documentatami è un reato procedibile d'ufficio. Mi riservo di costituirmi parte civile per il danno economico patito") andavano interpretate, nel loro insieme, come manifestazione di volontà punitiva equivalente alla querela, invocando il principio del "favor querelae".

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per infondatezza. Ha ritenuto che le dichiarazioni della Ferrini, rese in un verbale di sommarie informazioni (art. 351 c.p.p.), non costituiscono una manifestazione inequivoca della volontà di punire: la frase "io personalmente non sporgo querela" con la mera riserva di costituirsi parte civile non può essere interpretata come querela. La Corte ha richiamato il principio che, sebbene il "favor querelae" consenta una interpretazione non formale, la volontà di querelare deve risultare in modo chiaro e oggettivo; inoltre, per i reati che sono divenuti perseguibili a querela dopo la riforma (d.lgs. n.150/2022), la costituzione di parte civile costituisce spesso l'unica manifestazione idonea a desumere la volontà di querela, e la mera "riserva" non è sufficiente.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 624

    L'art. 624 (furto) è stato modificato dal d.lgs. n.150/2022; la Corte ha rilevato che il reato per cui si procede è divenuto perseguibile a querela per effetto della riforma, rendendo necessaria una valida manifestazione della volontà di querela da parte della persona offesa.

  • D.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, art. 2, co.1, lett. i)

    Norma che ha modificato la perseguibilità di taluni reati (la cosiddetta "riforma Cartabia"). Ha rilevanza causale nel caso perché ha trasformato il reato in perseguibile a querela, incidendo sulla condizione di procedibilità.

  • Codice di procedura penale, art. 351

    Regola la verbalizzazione delle sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria. La Corte ha precisato che un atto redatto ai sensi dell'art. 351 c.p.p. non vale automaticamente come querela: la volontà di querelare deve emergere chiaramente dal contenuto del verbale.

  • Codice penale, artt. 110, 56, 625

    Articoli richiamati nel capo d'imputazione (concorso di persone, norme sull'aggravante, furto aggravato). Sono le norme sostanziali relative alla responsabilità contestata agli imputati.

  • Codice penale, art. 123

    Richiamato nel gravame del ricorrente (con accusa di errata interpretazione/applicazione), ma la Corte ha osservato che l'eccezione di "travisamento del fatto" non è sindacabile in sede di legittimità.

  • Codice di procedura penale, artt. 336 e 337

    Richiamati nel ricorso come norme oggetto di presunta violazione; la Corte non ha accolto le doglianze relative all'omessa motivazione/errata applicazione, confermando l'insufficienza delle dichiarazioni a costituire querela.

Massime di principio

  • Per i reati divenuti perseguibili a querela in seguito a modifiche legislative, è necessaria una manifestazione di volontà punitiva della persona offesa che sia chiara e oggettivamente desumibile; mere espressioni indeterminate non bastano.
  • Le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria (verbali ex art. 351 c.p.p.) possono integrare una querela solo se dal loro contenuto emerge inequivocabilmente l'intenzione di perseguire l'autore del reato; l'intestazione formale dell'atto come "querela" non è di per sé decisiva se la dichiarazione non esplicita la volontà.
  • La "riserva" di costituirsi parte civile non equivale alla querela: esprime una volontà di valutazione futura e non una manifesta intenzione punitiva immediata.
  • In contenziosi successivi alla riforma che ha reso il reato querela-controso, la costituzione di parte civile può costituire prova efficace della volontà di querela; la revoca della costituzione può essere interpretata come remissione/abbandono della volontà punitiva.
  • In sede di Cassazione non sono ammissibili censure basate su "travisamento del fatto"; le questioni riguardanti la valutazione della prova e l'interpretazione del comportamento della persona offesa richiedono che la manifestazione di volontà sia pacifica e documentata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.