Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00800/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Una società concessionaria e gestrice di uno stabilimento balneare aveva convenuto in giudizio il proprietario confinante, poi anche altri soggetti indicati come originari provenienti dello scolo, lamentando che questi avessero realizzato lavori in prossimità del confine con il demanio marittimo, costruendo una scogliera prima inesistente, occupando parte dell’arenile demaniale e deviando la clientela; aveva inoltre dedotto la realizzazione di un canale di scolo abusivo. Il tribunale, all’esito di consulenza tecnica d’ufficio, aveva ritenuto che i lavori insistessero sul tratto demaniale, negando però la riduzione in pristino per difetto di proprietà in capo alla società attrice e riconoscendo un danno risarcibile; aveva inoltre accertato che lo scolo proveniva da altri convenuti e li aveva condannati alla rimessione in pristino e al risarcimento. In appello la decisione era stata confermata. Con il ricorso per cassazione i soccombenti deducevano la violazione dell’art. 132 c.p.c. per motivazione apparente e insufficiente, sostenendo che la corte territoriale avesse aderito in modo apodittico alla CTU senza confrontarsi con i rilievi dettagliati mossi alla consulenza, specie quanto al criterio di identificazione dell’area mediante una delimitazione del 1954 non approvata e alla pendenza di un procedimento penale per falso a carico del consulente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato, da un lato, che il giudice di merito che aderisca alle conclusioni del consulente tecnico il quale abbia già esaminato e replicato ai rilievi dei consulenti di parte assolve l’obbligo motivazionale indicando le fonti del proprio convincimento, senza dover confutare espressamente tutte le critiche difensive. Dall’altro lato, ha osservato che la corte territoriale aveva anche posto un ulteriore e autonomo argomento: i ricorrenti non avevano provato che l’area tra il muro di contenimento e l’arenile rientrasse nella loro proprietà, sicché non bastava dimostrare che il demanio non arrivasse fino al muro per affermare la titolarità privata dell’area. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza spese per mancata costituzione degli intimati, con attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    apparente ed insufficiente motivazione

    La doglianza è stata ritenuta infondata perché il giudice di merito può aderire alla CTU che abbia già confutato i rilievi delle parti, assolvendo l’onere motivazionale con l’indicazione delle fonti del proprio convincimento.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando il giudice di merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, e la consulenza abbia già esaminato e replicato ai rilievi delle parti, la motivazione può ritenersi sufficiente se il provvedimento richiama le fonti del convincimento, senza necessità di una confutazione analitica di ogni obiezione difensiva.
  • Le critiche che mirano soltanto a rimettere in discussione la valutazione tecnica già compiuta dal consulente e recepita dal giudice si risolvono in argomentazioni difensive e non integrano, di per sé, vizio di motivazione.
  • Chi rivendica in giudizio una determinata porzione di area deve fornire la prova positiva della propria titolarità; non è sufficiente dimostrare, in negativo, che il bene non appartenga al demanio o a un altro soggetto.
  • La prova del confine demaniale e la prova della proprietà privata della porzione contigua sono questioni distinte: l’accertamento che un’area non sia demaniale non comporta automaticamente che essa appartenga al rivendicante.

Come è indicizzato

MaterieProvePossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.