Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 04949/2026 del 06/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che ne aveva affermato la responsabilità per il reato di introduzione e commercio di prodotti con segni falsi. L'unico motivo deduceva l'asserita correttezza della motivazione posta a base della condanna, ma il testo dell'ordinanza rileva che la censura era formulata in modo generico e indeterminato: non individuava gli specifici elementi di fatto o di diritto che avrebbero infirmato la motivazione della sentenza impugnata, impedendo alla Corte di legittimità di comprendere i rilievi e di esercitare il controllo richiesto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Ha inoltre escluso la possibilità di rilevare l'eventuale prescrizione sopravvenuta, richiamando il principio per cui l'inammissibilità del ricorso preclude l'esame di una causa estintiva maturata dopo la sentenza impugnata. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.

    norma incriminatrice richiamata quale titolo del reato oggetto di condanna in appello, rispetto al quale il ricorso contestava la motivazione della responsabilità

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'enunciazione specifica dei motivi e degli elementi posti a base della censura; una doglianza generica e indeterminata non consente il sindacato di legittimità

  • art. 616 c.p.p.

    è richiamata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • art. 129 c.p.p.

    la Corte esclude il rilievo della prescrizione sopravvenuta poiché l'inammissibilità del ricorso impedisce la declaratoria di estinzione del reato

  • Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca

    precedente di legittimità richiamato per affermare che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico, concreto e autosufficiente: non è sufficiente contestare in modo apodittico la motivazione della sentenza impugnata, ma occorre indicare puntualmente gli errori denunciati e gli elementi che sorreggono la censura.
  • La genericità o indeterminatezza del motivo comporta l'inammissibilità del ricorso, perché impedisce al giudice di legittimità di individuare il perimetro del sindacato richiesto.
  • Quando il ricorso è inammissibile, la Corte non può dichiarare d'ufficio la prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza impugnata.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.