Cassazione Penale, Sentenza n. 32605/2026 del 01/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputati)
La controversia
Due imputati erano stati condannati dal Tribunale di Messina e dalla Corte di appello di Messina per il delitto di truffa commesso ai danni della persona offesa. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: violazione di legge in relazione all'art. 640 c.p., contestando l'affermazione di responsabilità; vizio di motivazione, deducendo inadeguatezza e illogicità della motivazione sulla responsabilità; vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 e 63 c.p., lamentando l'insufficienza della motivazione sul trattamento sanzionatorio. Nel corso del giudizio di cassazione la persona offesa ha rimesso la querela e il difensore, munito di procura speciale, ha accettato la remissione per conto degli imputati.
La decisione
La Corte ha rilevato che la remissione della querela e la relativa accettazione rispettavano le formalità essenziali previste dagli artt. 339 e 340 c.p.p. Poiché il reato era perseguibile a querela della persona offesa, ha dichiarato l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 c.p. La remissione, intervenuta durante il giudizio di cassazione e ritualmente accettata, è stata ritenuta prevalente su eventuali cause di inammissibilità, essendo il ricorso tempestivo. Non sono emersi dagli atti elementi tali da imporre un proscioglimento immediato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La sentenza impugnata è stata pertanto annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela, con condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali, non risultando una diversa pattuizione nell'atto di remissione e accettazione.
Norme richiamate
La disposizione incriminatrice della truffa costituiva il titolo del reato per il quale era intervenuta la condanna di merito; la Corte non ha esaminato nel merito le censure sulla responsabilità a seguito dell'estinzione del reato.
Richiamato dal ricorso in relazione alla motivazione sul trattamento sanzionatorio; la censura non è stata esaminata nel merito per l'estinzione del reato.
Richiamato dal ricorso in relazione alla motivazione sul trattamento sanzionatorio; la censura non è stata esaminata nel merito per l'estinzione del reato.
La remissione della querela, ritualmente intervenuta e accettata per un reato perseguibile a querela, determina l'estinzione del reato.
Sono state ritenute rispettate le formalità essenziali relative alla remissione della querela.
La remissione e la relativa accettazione sono state ritenute formalmente valide; il comma 4 fonda inoltre la condanna degli imputati alle spese processuali in assenza di diversa convenzione.
Non risultando elementi per una pronuncia di proscioglimento immediato, la Corte ha dichiarato l'estinzione del reato per remissione invece di pronunciare un proscioglimento nel merito.
Massime di principio
- La remissione della querela intervenuta durante il giudizio di cassazione e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato perseguibile a querela della persona offesa, purché il ricorso per cassazione sia stato tempestivamente proposto.
- L'estinzione del reato per remissione di querela deve essere dichiarata dalla Corte di cassazione e prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, quando l'impugnazione sia stata tempestiva.
- In presenza di una remissione di querela validamente perfezionata, la sentenza di condanna deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato, salvo che dagli atti emerga la necessità di pronunciare un proscioglimento immediato ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
- In assenza di una diversa convenzione contenuta nell'atto di remissione e accettazione, la dichiarazione di estinzione per remissione di querela comporta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.
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