Cassazione Penale, Sentenza n. 34866/2023 del 11/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della condanna confermata in appello per il delitto contestato (art. 635, comma secondo, in relazione all'art. 625, n.7 c.p.). Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione per: 1) applicazione dell'aggravante ex art. 625 n.7 c.p.; 2) valutazione della testimonianza della Mida Erjona; 3) mancata pronuncia di assoluzione per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); 4) omissione o insufficiente motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti (artt. 62 n.2, n.4 e 62-bis c.p.); 5) rigetto della conversione della pena detentiva in sanzione sostitutiva ai sensi dell'art. 53 L. n. 689/1981.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto inammissibili o manifestamente infondati la maggior parte dei motivi, dichiarando però parzialmente fondato il quarto motivo: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 n.4 e all'art. 62-bis c.p., disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio su quel punto. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile o respinto.
Norme richiamate
Costituzione, artt. 24 e 111
Garanzia del diritto di difesa e del giusto processo; invocate come base per censurare vizi di motivazione e violazioni procedurali.
Aggravante relativa alla natura o condizione della 'cosa' oggetto del reato (esposizione alla pubblica fede). La Corte ha confermato che l'aggravante può ricorrere anche per cose in luogo privato, se facilmente accessibile e esposte alla pubblica fede.
Codice penale, art. 635, comma secondo
Norma sostanziale relativa alla pena applicata nel caso concreto; il capo di imputazione era fondato su tale disposizione in relazione all'art. 625.
Codice di procedura penale, artt. 125 comma 3, 340, 544, 546 lett. e)
Rinvio alle norme processuali invocate per censurare motivazione e ammissibilità dei mezzi di prova e delle doglianze; la Corte ha ritenuto molte doglianze generiche o reiterative e non ammissibili.
Previsione sulla particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto infondato il motivo relativo alla sua applicazione: il giudice d'appello ha motivato adeguatamente l'esclusione per la particolare intensità del dolo e la pervicacia dell'autore.
Circostanza attenuante prevista dalla norma; il giudice d'appello è stato censurato per non avere specificamente motivato alcune attenuanti, ma la Corte ha limitato l'annullamento alle sole attenuanti di cui agli artt. 62 n.4 e 62-bis.
Circostanza attenuante per la quale la Corte ha ritenuto mancante la motivazione del giudice d'appello e ha disposto l'annullamento parziale con rinvio per nuovo esame.
Circostanza attenuante speciale (recente riforma); la pronuncia è stata annullata quanto al mancato esame e motivazione di questa attenuante, con rinvio.
Legge n. 689 del 1981, art. 53
Norma sulla conversione delle pene detentive in sanzioni sostitutive; il rigetto della conversione è stato ritenuto motivato dalla Corte d'appello con riferimento alla particolare intensità del dolo.
Massime di principio
- L'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. può operare anche quando la cosa si trovi in luogo privato, purché essa sia esposta a "pubblica fede" o sia facilmente accessibile al pubblico (es. area di parcheggio non recintata o con sbarra frequentemente aperta).
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né sostituisce la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito se la motivazione di quest'ultimo è logica e articolata; i rilievi che ripropongono in via cassazionale gli stessi motivi già motivatamente respinti in appello sono inammissibili.
- Per ottenere l'applicazione dell'istituto della particolare tenuità (art. 131-bis), è necessario che il fatto sia effettivamente tenue nella sua offensività e che la motivazione di merito non dimostri elementi di pervicacia o dolo intenso; una motivazione dettagliata del giudice che evidenzi tali elementi rende difficile il successo del ricorso.
- Se il giudice d'appello omette di valutare o motivare specifiche circostanze attenuanti espressamente dedotte dalle parti, la Cassazione può annullare parzialmente la sentenza e disporre il rinvio per nuovo giudizio limitatamente a quelle statuizioni.
- Nelle impugnazioni è essenziale proporre censure precise e confrontarsi puntualmente con la motivazione di merito; doglianze generiche o reiterazioni dei medesimi argomenti già decisi in appello vengono dichiarate inammissibili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34827/2023 del 11/08/2023
- Sentenza penale · 11 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34828/2023 del 11/08/2023
- Sentenza penale · 11 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34829/2023 del 11/08/2023
- Sentenza penale · 11 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34830/2023 del 11/08/2023
- Sentenza penale · 11 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34831/2023 del 11/08/2023
- Sentenza penale · 11 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34832/2023 del 11/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →