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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24530/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'unico motivo non era specifico ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., poiché non si confrontava con la motivazione della Corte territoriale sulla sussistenza degli artifizi e raggiri integranti il reato di truffa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo violazione di legge con riferimento all'art. 640 c.p., sostenendo che non fosse correttamente ravvisato l'elemento oggettivo del delitto di truffa. Dalla motivazione emerge che il fatto contestato riguardava una condotta posta in essere nella vendita di un orologio Rolex: l'imputato si sarebbe presentato qualificandosi come manager bancario, avrebbe consegnato un assegno solo apparentemente idoneo al pagamento e, dopo che la venditrice gli aveva rappresentato la non validità del titolo per la difformità della firma di traenza rispetto allo specimen, avrebbe interrotto ogni contatto. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico perché privo di effettivo confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata sull'esistenza di artifizi e raggiri.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice della truffa; la Corte ribadisce che per la configurabilità della fattispecie rilevano artifizi e raggiri idonei a integrare l'elemento materiale del reato.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità del motivo di ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione quando non vi sia un effettivo confronto con le ragioni della decisione impugnata.

  • art. 591 c.p.p.

    È il parametro processuale richiamato per l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità dei motivi.

  • art. 640 cod. pen.

    Norma richiamata per l'ipotesi di truffa; la motivazione della sentenza impugnata è ritenuta immune da censure perché aveva valorizzato la condotta complessiva dell'imputato come caratterizzata da artifizi e raggiri.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione di legge non è ammissibile se non si confronta in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e con le specifiche ragioni poste a fondamento della decisione.
  • Ai fini della truffa, la valutazione dell'elemento materiale può fondarsi sulla condotta complessivamente tenuta dall'agente, inclusa la spendita di una qualità non vera, la consegna di un mezzo di pagamento solo apparentemente valido e la successiva interruzione dei contatti con la vittima.
  • La censura che miri a negare la sussistenza degli artifizi e raggiri deve misurarsi con gli elementi fattuali valorizzati dal giudice di merito; in difetto, il motivo è generico e il ricorso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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