Cassazione Penale, Ordinanza n. 28270/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito è rimasta ferma: è stata confermata la condanna per i reati contestati, ritenendo infondate o non specifiche le doglianze sui profili fattuali, mentre le censure sul trattamento sanzionatorio sono state giudicate manifestamente infondate.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per occupazione arbitraria di immobile, furto pluriaggravato e reati connessi. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla carenza dell'elemento oggettivo dei reati di occupazione arbitraria e di invasione di edifici/terreni, sostenendo in sostanza che mancassero i presupposti fattuali della condotta contestata; la Corte ha però rilevato che le doglianze si limitavano a riproporre questioni già dedotte in appello e già disattese, senza una critica specifica alla motivazione di merito. Con il secondo motivo ha censurato, sempre sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l'affermazione di responsabilità per furto pluriaggravato, contestando la configurabilità dell'elemento oggettivo; anche tale censura mirava, secondo la Corte, a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, in particolare in ordine ai collegamenti abusivi alle reti elettrica e idrica che consentivano la fruizione illecita dell'immobile occupato. Con il terzo e il quarto motivo ha infine contestato il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche, lamentando un'eccessiva severità della pena e l'omessa valorizzazione di elementi favorevoli; la Corte ha ritenuto tali censure manifestamente infondate, richiamando la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena e l'assenza di elementi positivamente valutabili, anche alla luce dei precedenti penali dell'imputato.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che la motivazione di merito avesse adeguatamente accertato l'occupazione/utilizzazione dell'immobile altrui e la consapevolezza della proprietà pubblica del bene, escludendo la carenza dell'elemento oggettivo.
La contestazione di furto è stata ritenuta correttamente sostenuta dall'accertamento dei collegamenti abusivi alle reti pubbliche che rendevano possibile la fruizione illecita nell'immobile occupato.
Le aggravanti del furto sono state considerate legittimamente valorizzate dal giudice di merito; la Corte non ha ravvisato vizi nella loro applicazione.
La recidiva è richiamata nel capo di imputazione confermato in appello; il testo non offre ulteriori sviluppi specifici sulla sua applicazione.
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitarsi secondo i criteri legali.
La determinazione della pena deve essere ancorata ai parametri legali di gravità del fatto e personalità del reo; nel caso concreto il richiamo agli elementi ritenuti decisivi è stato giudicato sufficiente.
Le attenuanti generiche sono state negate per assenza di elementi positivamente valutabili e per la presenza di precedenti penali a carico dell'imputato.
È stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità e per manifesta infondatezza dei motivi.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi che si risolvono nella mera reiterazione delle censure già dedotte in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La Corte di cassazione non può essere richiesta di una nuova valutazione del fatto o di una diversa lettura delle prove, riservate in via esclusiva al giudice di merito.
- Quando il giudice di merito dia conto, con motivazione congrua, degli elementi fattuali che sorreggono l'affermazione di responsabilità, le censure che contestino la ricostruzione dei fatti sono inammissibili se mirano soltanto a sostituire una diversa versione difensiva.
- La determinazione della pena e il giudizio sulle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché la decisione sia sorretta da una motivazione coerente con i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.; la mera richiesta di una più favorevole valutazione non è sufficiente in cassazione.
- In assenza di elementi positivamente valorizzabili e in presenza di precedenti penali, il diniego delle attenuanti generiche può essere adeguatamente motivato senza necessità di un'esposizione particolarmente ampia.
- La presenza di collegamenti abusivi alle utenze pubbliche può integrare un dato fattuale significativo a sostegno dell'illecita fruizione di un immobile occupato e del correlato furto di energia o utilità connessa all'occupazione.
- rami_prevalenti
- Delitti contro il patrimonio
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28210/2025 del 01/08/2025
- ordinanza_penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28212/2025 del 01/08/2025
- ordinanza_penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28214/2025 del 01/08/2025
- ordinanza_penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28215/2025 del 01/08/2025
- ordinanza_penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28216/2025 del 01/08/2025
- ordinanza_penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28217/2025 del 01/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →