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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02478/2025 del 02/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società commerciale)

La controversia

La controversia nasce da un contratto denominato "master dealer" con cui una società commerciale si impegnava a svolgere collaborazione commerciale, erogazione di servizi e vendita di prodotti di telefonia mobile per conto della società di telecomunicazioni, ricevendo in cambio la fornitura del materiale necessario. La società resistente comunicava il recesso dal rapporto il 13 dicembre 2007, con indicazione di efficacia dopo sei mesi; tuttavia, secondo la ricorrente, personale della resistente si era immediatamente presentato presso la sua sede asportando il materiale funzionale all'attività. La clausola contrattuale prevedeva, in caso di recesso, un indennizzo calcolato sui compensi mensili maturati negli ultimi tre anni del rapporto, o, se di durata inferiore, dall'inizio del rapporto. La ricorrente chiedeva quindi la condanna della controparte al pagamento di tale indennizzo. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo che l'indennizzo presupponesse un pregiudizio, non provato, e comunque che non fosse possibile determinarne l'ammontare per carenze documentali e contabili. La Corte d'appello confermava il rigetto, valorizzando soprattutto l'omesso deposito del fascicolo di parte di primo grado e, in ogni caso, l'impossibilità di quantificare l'indennizzo per la mancanza di documentazione contabile relativa a un'annualità del triennio richiesto. Con il ricorso per cassazione la società attrice deduceva tre motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'indennizzo potesse comunque essere quantificato sulla base dei due anni documentati, eventualmente assumendo a zero l'anno mancante, senza poter rigettare integralmente la domanda; 2) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1227 c.c., per omessa pronuncia sulla qualificazione della pattuizione come clausola penale o comunque come indennizzo non subordinato alla prova di un pregiudizio, con riflessi sulla liquidazione equitativa; 3) violazione degli artt. 72, 77, 123-bis disp. att. c.p.c., 116, 345 e 347 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto rilevante l'assenza del fascicolo di parte senza considerare che i documenti essenziali erano già stati prodotti in primo grado e che, secondo la ricorrente, il giudice d'appello avrebbe potuto acquisirli o ordinarne la produzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, rilevando che la ricorrente non aveva dimostrato in modo specifico l'effettiva acquisizione in primo grado dei documenti contabili invocati; ha però ritenuto parzialmente fondato il primo motivo, censurando la contraddizione della Corte d'appello che, pur disponendo di documentazione relativa a due dei tre anni previsti dal criterio contrattuale, aveva negato in blocco la domanda senza spiegare perché l'anno mancante non potesse essere computato come pari a zero, fermo restando che l'eventuale esistenza di note di credito sarebbe stata un fatto impeditivo o modificativo da allegare e provare dalla convenuta. Il secondo motivo è stato dichiarato sostanzialmente assorbito dal primo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti di quanto accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    la Corte richiama la ripartizione dell'onere della prova, osservando che i fatti impeditivi o modificativi, come l'eventuale presenza di note di credito, devono essere allegati e provati dalla parte che li invoca; inoltre non può negarsi integralmente la domanda se una parte del materiale probatorio consente comunque una ricostruzione parziale del parametro di calcolo.

  • art. 112 c.p.c.

    il motivo è stato prospettato per omessa pronuncia sulla qualificazione della pattuizione e sulla sua autonoma idoneità a fondare il pagamento dell'indennizzo.

  • art. 1227 c.c.

    richiamato nel secondo motivo per sostenere che l'indennizzo non dovesse dipendere dalla prova di un pregiudizio oppure per la sua incidenza sulla quantificazione.

  • art. 72 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo in relazione alla disciplina della tenuta e disponibilità dei fascicoli di parte.

  • art. 77 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo per il deposito o il ritiro del fascicolo e per la possibilità di acquisire copia della documentazione.

  • art. 123-bis disp. att. c.p.c.

    la Corte richiama la disciplina che consente, in determinate ipotesi, l'ordine di produzione dei documenti già acquisiti in primo grado.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo sulla valutazione delle prove documentali.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo con riferimento ai limiti alle produzioni documentali in appello.

  • art. 347 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo con riferimento alla fase di appello e alla gestione degli atti di causa.

  • art. 1226 c.c.

    la Corte precisa che la liquidazione equitativa è potere/dovere del giudice quando sia impossibile o particolarmente difficile provare il preciso ammontare del danno o della pretesa.

  • art. 2056 c.c.

    richiamato insieme all'art. 1226 c.c. come base del potere di liquidazione equitativa del danno.

  • art. 115 c.p.c.

    la Corte collega la liquidazione equitativa al generale potere del giudice di valutare le prove e il materiale acquisito nel processo.

Massime di principio

  • Quando il criterio contrattuale di quantificazione di una somma dipende da un arco temporale pluriennale e la prova è disponibile solo per una parte di esso, il giudice non può rigettare automaticamente la domanda senza spiegare perché il segmento mancante non possa essere trattato secondo una ricostruzione coerente con i dati disponibili, salvo la prova di fatti impeditivi o modificativi da parte del convenuto.
  • L'eventuale esistenza di note di credito, fatture negative o altri elementi riduttivi del parametro di calcolo costituisce fatto impeditivo o modificativo, il cui onere di allegazione e prova grava sulla parte che lo invoca.
  • La liquidazione equitativa non è un rimedio residuale utilizzabile per supplire all'inerzia istruttoria della parte, ma è consentita quando vi sia impossibilità o apprezzabile difficoltà di provare con precisione l'ammontare della pretesa; in tali casi il giudice ha un potere-dovere di procedere alla quantificazione secondo equità.
  • Nel giudizio di appello i documenti già ritualmente acquisiti in primo grado conservano efficacia probatoria e non possono considerarsi dispersi per la sola scelta difensiva della parte; tuttavia, chi li invoca deve dimostrarne specificamente l'acquisizione e la riferibilità al fatto controverso.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniProveSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

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