Cassazione Penale, Ordinanza n. 31966/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui la Corte di appello di Caltanissetta, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. tra i delitti oggetto di tre sentenze. Con un unico motivo, dedotto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., ha lamentato l'erronea applicazione dell'art. 81 c.p. e il vizio di motivazione, sostenendo che il giudice non avrebbe adeguatamente valutato gli indici rivelatori dell'unico disegno criminoso. La censura mirava a far valere che le condotte, pur tutte aggravate dalla finalità di agevolare una cosca mafiosa per quanto riguarda due delle sentenze richiamate, sarebbero state comunque riconducibili a un medesimo programma criminoso. La Corte di cassazione ha ritenuto invece che il ricorso proponesse soltanto una diversa lettura di merito degli elementi già valutati dal giudice dell'esecuzione, il quale aveva motivato sulla distanza temporale tra i fatti, sulla diversità delle modalità esecutive, sulla diversità dei concorrenti e sull'assenza di elementi univoci di una pregressa e preordinata programmazione comune.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che l'ordinanza impugnata conteneva una motivazione specifica e non illogica sulla mancata ricorrenza del medesimo disegno criminoso, avendo esaminato sia la distanza temporale tra i fatti sia i contenuti delle sentenze, anche con riferimento al periodo di vicinanza all'associazione mafiosa. Le doglianze del ricorrente, non indicando ulteriori elementi dimostrativi di una previa unica ideazione, si risolvevano in una contestazione di merito non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma invocata per ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra più reati oggetto di sentenze diverse
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
norma richiamata quale base del ricorso per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione
norma sostanziale relativa al reato continuato e all'unicità del disegno criminoso
norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede la verifica di concreti indici dell'unicità del disegno criminoso; non basta la mera affinità tra i reati o la loro eventuale connessione con un contesto criminoso comune.
- Ai fini della continuazione il giudice può valorizzare, in senso ostativo, la distanza temporale tra i fatti, la diversità delle modalità esecutive, la diversità dei concorrenti e l'assenza di elementi univoci di una programmazione originaria comune.
- In sede di legittimità non è consentita una mera rivalutazione del merito degli elementi di fatto già esaminati dal giudice dell'esecuzione, se la motivazione impugnata è specifica e logica.
- La doglianza sulla continuazione deve indicare elementi ulteriori e specifici idonei a dimostrare la previa ideazione unitaria delle condotte; in difetto, il ricorso si traduce in una critica di merito inammissibile.
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