Cassazione Penale, Sentenza n. 9234/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della sua responsabilità per il reato previsto dall'art. 727 c.p. (detenzione di uccelli in condizioni incompatibili con la loro natura) e articola due motivi: (1) doglianza per il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., contestando la considerazione dell'abitualità della condotta e sostenendo la particolare tenuità dell'offesa (assenza di sevizie, buona nutrizione degli animali, carcassa rinvenuta fra i sacchi di guano e non nella gabbia); (2) violazione di legge e vizio procedurale per la sostituzione della pena detentiva (tre mesi di arresto) con una pena pecuniaria ex art. 56-quater L. 689/1981 (fissata dalla Corte territoriale in 50 euro al giorno per complessivi €4.500) senza alcuna richiesta dell'imputato, senza instaurare la procedura prevista dall'art. 545-bis c.p.p. e senza il contraddittorio necessario per verificare le condizioni economiche del condannato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo: ha ritenuto insussistente la particolare tenuità dell'offesa alla luce del numero di uccelli, delle gravi condizioni igieniche della cantina (sacchi di guano, odore nauseabondo, gabbie invase da escrementi) e della perdurante omissione di cura, e ha confermato l'accertamento della responsabilità penalistica. Ha invece accolto il secondo motivo limitatamente alla procedura di sostituzione della pena: la sostituzione automatica della pena detentiva con la pena pecuniaria da parte della Corte d'appello è stata ritenuta illegittima per mancato contraddittorio in ordine alle condizioni economiche del condannato e per la mancata fissazione di una udienza di "sentencing"; la sentenza impugnata è quindi annullata limitatamente all'applicazione e al quantificato della pena pecuniaria e rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze per nuovo esame nel contraddittorio con l'imputato (per confermare o rideterminare l'importo secondo i criteri di cui all'art. 56-quater L. 689/1981). Rimane invece confermato l'accertamento del reato e la condanna sostanziale.
Norme richiamate
Norma incriminatrice applicata per l'accertamento della condotta (detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura). La Corte ha ritenuto integrati gli estremi del reato in base alle condizioni igieniche e ambientali riscontrate.
Causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa. La Corte ha ricordato che richiede congiuntamente la non abitualità della condotta e la particolare tenuità dell'offesa; ha ritenuto non sussistente quest'ultima alla luce della gravità oggettiva delle condizioni di detenzione.
Disciplina della pena pecuniaria sostitutiva (valore giornaliero compreso fra i parametri normativi). La Corte ha statuito che il valore giornaliero deve essere commisurato alle condizioni economiche, patrimoniali e sociali dell'imputato e del suo nucleo familiare.
Norma che regola la possibilità di convertire la pena detentiva in pena pecuniaria e la necessità, in alcuni casi, del contraddittorio o del consenso; la Corte ha ritenuto che in appello, se la sostituzione è disposta (anche d'ufficio), occorre garantire il contraddittorio relativo alle condizioni economiche tramite apposita udienza di "sentencing".
art. 95 d.lgs. n. 150/2022 (disciplina transitoria)
Predisposizione del regime transitorio che consente l'applicazione delle pene sostitutive più favorevoli ai processi pendenti; la Corte ha precisato che, però, per l'applicabilità in sede d'appello è necessaria la richiesta dell'imputato (al più tardi in udienza di discussione) o, se il giudice procede d'ufficio, deve comunque integrare il contraddittorio.
art. 598-bis cod. proc. pen. (novella d.lgs. 31/2024) (richiamata)
Norma di recente introduzione che disciplina la procedura applicativa delle pene sostitutive in appello; la Corte ha ritenuto inapplicabili i correttivi introdotti successivamente alla sentenza impugnata, ma ha richiamato principi affini già sviluppati in giurisprudenza.
art. 597, comma 5 cod. proc. pen. (richiamato)
Richiamato nel contesto del principio devolutivo in appello: le sanzioni sostitutive non rientrano tra le ipotesi in cui il giudice d'appello può intervenire d'ufficio senza specifica richiesta, salvo il regime transitorio e salvo che l'imputato le abbia richieste.
Richiamato in relazione al principio della formazione progressiva del giudicato: la Cassazione, annullando parzialmente, mantiene efficaci le parti della sentenza non toccate dall'annullamento.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. richiede congiuntamente la non abitualità della condotta e la particolare tenuità dell'offesa; entrambe le condizioni devono emergere chiaramente dai fatti e dalle circostanze oggettive (numero di animali, condizioni ambientali, durata e continuità dell'omissione).
- Un'unica condanna precedente non costituisce automaticamente "abitualità"; tuttavia, la valutazione complessiva può escludere la tenuità se la condotta attuale presenta gravità oggettiva (es. ambiente irrimediabilmente insalubre, rischio per la vita degli animali).
- In sede di appello, l'applicazione delle pene sostitutive previste dalla legge (transitorio incluso) richiede che l'imputato le richieda, almeno entro l'udienza di discussione; se il giudice applica la sostituzione d'ufficio, deve comunque garantire il contraddittorio in ordine alle condizioni economiche mediante apposita udienza (sentencing).
- La quantificazione del valore giornaliero per la pena pecuniaria deve essere commisurata alle condizioni economiche, patrimoniali e sociali dell'imputato e del suo nucleo familiare; l'assenza di accertamenti o di possibilità di dedurre documenti economici determina in genere l'annullamento e il rinvio per integrare il contraddittorio.
- Se la Corte di cassazione annulla limitatamente alla parte che riguarda la sostituzione/quantificazione della pena, resta comunque efficace l'accertamento di responsabilità per le parti non collegate essenzialmente con la questione annullata (formazione progressiva del giudicato).
- In casi analoghi, il difensore dovrà chiedere esplicitamente l'applicazione delle pene sostitutive in appello o, perlomeno, sollevare la questione in udienza; in difetto il giudice che proceda d'ufficio rischia l'annullamento parziale per mancato contraddittorio.
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