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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35415/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna per: (a) usura a carico di Giovanna Loffredo; (b) estorsione e rapina, in concorso, a carico di Giovanna Loffredo e Annamaria Mezzo, aggravate dall'aver agito in più persone riunite. I motivi di ricorso contestavano, tra l'altro: il rifiuto della Corte d'appello di disporre la rinnovazione istruttoria per assumere testi (Mastrominico, De Vita, P. Bamundo, C. Marciello); presunto travisamento delle dichiarazioni della persona offesa; omissione di acquisizione dell'integrale trascrizione di una conversazione registrata; insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza dell'usura (importi, somma iniziale, stato di bisogno) e alla attendibilità delle persone offese; la presunta identità e sovrapposizione delle condotte contestate (estorsione vs rapina), la mancanza di certificati medici a prova delle violenze e la non prova dell'aggravante della pluralità di persone; infine, censuravano il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato le censure delle ricorrenti. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi rilevando che la decisione della Corte d'appello di non rinnovare l'istruttoria era adeguatamente motivata: il confronto tra le sommarie informazioni raccolte in fase di indagine e le dichiarazioni rese in dibattimento rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ai fini della valutazione della "decisività" della rinnovazione. Quanto ai profili probatori, la Cassazione ha confermato che la Corte territoriale ha valutato correttamente la credibilità e la coerenza delle persone offese (Baldassarre e Bamundo), con riscontri esterni quali la testimonianza del maresciallo Grumiro e il foglio manoscritto di contabilità. Ha ritenuto superflua l'acquisizione integrale della trascrizione quando il segmento acquisito era già idoneo a evidenziare i fatti invocati dalla difesa. Sulla ricostruzione degli elementi dell'usura, dell'estorsione e della rapina la motivazione dei giudici di merito è stata considerata non contraddittoria né illogica: gli elementi probatori erano ritenuti sufficienti a provare la pattuizione usuraria, le condotte coattive e le sottrazioni di denaro. Infine, la decisione di escludere le attenuanti generiche è stata ritenuta legittima perché fondata sulla gravità, reiterazione e continuità delle condotte. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile e le ricorrenti condannate alle spese come da art. 616 c.1 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 c.1 lett. b) d) e) c.p.p.

    Articolo richiamato come fondamento delle doglianze in cassazione sui vizi di motivazione, applicazione di norme e travisamento della prova; la Corte ha ritenuto le censure fondate da esame infondato.

  • art. 603 c.1 c.p.p.

    Norma sulla rinnovazione dell'istruttoria in appello: la Corte sottolinea che la decisione di non disporre la rinnovazione è rimessa al giudice di merito e sindacabile in legittimità solo se priva di motivazione o illogica.

  • art. 125 c.p.p.

    Principio del dovere di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello adeguata, coerente e non manifestamente contraddittoria.

  • art. 192 c.p.p.

    Regole sulla valutazione della prova testimoniale e della credibilità: la Cassazione ribadisce che la credibilità della persona offesa è questione di fatto valutabile dal giudice di merito anche senza riscontri esterni, salvo contraddizioni manifeste.

  • art. 644 c.p.

    Norma che disciplina il reato di usura: la Corte ha ritenuto provata, sulla base delle dichiarazioni e della documentazione, la pattuizione di interessi usurari.

  • artt. 628 e 629 c.p.

    Norme relative alla rapina (e sue forme aggravate): la Corte ha ritenuto integrati gli elementi della rapina e, distintamente, dell'estorsione, sulla base delle violenze, minacce e delle sottrazioni di denaro.

  • art. 133 c.p.

    Disposizione sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ricordato che la valutazione è di merito e il giudice può motivare la esclusione sulla base degli elementi ritenuti prevalenti (qui: gravità e reiterazione del comportamento).

  • art. 62-bis, art. 81 c.p.

    Norme richiamate nella contestazione delle ricorrenti rispetto alla quantificazione della pena e alla recidiva/concorrenti di legge; la sentenza ha ritenuto inammissibili le relative censure per mancanza di vizi nella motivazione del giudice di merito.

  • art. 616 c.1 c.p.p.

    Norma relativa alle spese per ricorso inammissibile: la Corte ha condannato le ricorrenti alle spese di procedimento successivo all'inammissibilità.

Massime di principio

  • La decisione di non disporre la rinnovazione dell'istruttoria in appello è discrezionale e legittima se il giudice di merito motiva che può decidere allo stato degli atti; tale valutazione è sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o carenza di motivazione.
  • La valutazione della credibilità della persona offesa è questione di fatto tipicamente rimessa al giudice di merito; dichiarazioni costanti, lineari e coerenti possono essere sufficienti a fondare la condanna anche in mancanza di riscontri esterni stringenti.
  • L'acquisizione integrale di prove o trascrizioni può essere ritenuta superflua se il materiale acquisito è già idoneo a dimostrare i fatti invocati: il potere di escludere prove manifestamente irrilevanti è del giudice di merito.
  • La mancata produzione di certificati medici non esclude automaticamente la prova della violenza; la violenza può essere provata da dichiarazioni vittime e da altri riscontri testimoniali o documentali.
  • Contraddizioni o discordanze su dettagli (es. importi, date, ruoli di terzi) non comportano necessariamente il travisamento della prova se la motivazione territoriale fornisce spiegazioni plausibili e la valutazione complessiva rimane coerente.
  • La riconoscibilità o esclusione delle attenuanti generiche è una valutazione di merito che richiede che il giudice indichi gli elementi ritenuti decisivi; non è obbligatorio esaminare ogni elemento favorevole invocato dalla difesa se se ne indicano altri prevalenti.

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