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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27419/2022 del 14/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza per tre motivi: 1) violazione dell'art. 521 c.p.p., lamentando che il Tribunale ha riqualificato il reato da ricettazione a furto aggravato in camera di consiglio senza garantire il necessario contraddittorio; 2) errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p., sostenendo che il furto è avvenuto in una stanza di degenza privata e quindi non sussisterebbe la qualificazione di "stabilimento pubblico"; 3) violazione dell'art. 213 c.p.p., con riferimento all'utilizzabilità dei riconoscimenti fotografici eseguiti in dibattimento dagli esercenti dove era stata usata la carta, censurando l'acquisizione come irrituale per mancanza di conferma del precedente riconoscimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che la riqualificazione avesse violato il contraddittorio, perché la riqualificazione non ha mutato i fatti materiali contestati e il capo di imputazione conteneva gli elementi essenziali per difendersi; inoltre il dibattimento aveva consentito alla difesa di discutere la riqualificazione. Sul secondo motivo ha ritenuto infondata la censura sull'aggravante: la giurisprudenza consolidata considera "pubblico" lo stabilimento destinato a fini di pubblico interesse anche se gestito da privati, e la clinica contestata fa parte del Servizio Sanitario Nazionale. Sul terzo motivo ha ritenuto utilizzabili i riconoscimenti fotografici perché l'identificazione dell'imputata si fonda su più indizi e alcuni testi hanno confermato le dichiarazioni rese nelle indagini, rendendo non decisiva l'assenza di una nuova ricognizione formale. Per l'inammissibilità ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 521 cod. proc. pen.

    La Corte ha interpretato che la riqualificazione in sentenza non viola il diritto di difesa se non muta i fatti materiali contestati e se il capo di imputazione conteneva gli elementi essenziali che hanno consentito all'imputato di difendersi; inoltre il diritto di impugnazione tutela comunque l'interesse alla verifica della qualificazione giuridica.

  • art. 625 n. 7 cod. pen.

    L'aggravante per furto commesso in uno stabilimento pubblico si applica anche quando lo stabilimento è gestito da privati, purché lo stesso sia destinato alla realizzazione di un interesse o utilità pubblica (es. struttura ricompresa nel Servizio Sanitario Nazionale).

  • art. 213 cod. proc. pen.

    I riconoscimenti fotografici eseguiti nelle indagini preliminari sono utilizzabili in dibattimento anche in assenza di una nuova ricognizione formale se i testimoni confermano di aver effettuato precedenti riconoscimenti positivi o non possono ripeterli per il decorso del tempo; l'identificazione va valutata unitamente ad altri indizi.

  • art. 111, comma terzo Cost.

    Riferimento al diritto al contraddittorio e alla corrispondenza tra accusa e sentenza: la Corte ha richiamato che il principio è garantito anche quando la riqualificazione avviene in sentenza, purché siano rispettate le condizioni che consentono alla difesa di conoscere e discutere i fatti contestati.

  • art. 6 CEDU

    Riferimento al diritto a un processo equo; la Corte ha ritenuto compatibile la riqualificazione in sentenza con l'art. 6 CEDU quando non sia pregiudicato il diritto di difesa e sia possibile impugnare.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per gli effetti della dichiarazione di inammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in caso di colpa nel ricorso, al versamento di una somma alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La riqualificazione del fatto in sentenza non costituisce per sé violazione del diritto di difesa se il capo di imputazione conteneva gli elementi essenziali che consentivano all'imputato di conoscere e contestare la ricostruzione; in tali casi l'impugnazione resta uno strumento efficace per la tutela.
  • L'aggravante prevista dall'art. 625 n.7 c.p. si applica anche a strutture private se esse sono destinate alla realizzazione di un interesse pubblico o sono inserite in una rete di servizio pubblico (es. strutture facenti parte del Servizio Sanitario Nazionale).
  • I riconoscimenti fotografici effettuati nelle indagini preliminari possono essere utilizzati in dibattimento anche senza una nuova ricognizione formale, quando i testimoni confermano di aver riconosciuto precedentemente l'indagato o non possono ripetere il riconoscimento per il decorso del tempo; la valutazione probatoria richiede la considerazione congiunta di altri indizi.
  • Se il ricorso è manifestamente infondato o presenta profili di colpa, la Corte di Cassazione può dichiararlo inammissibile e imporre sanzioni economiche (spese processuali e versamento alla cassa delle ammende).
  • La difesa deve approfondire in dibattimento le questioni di qualificazione giuridica e di prova: la possibilità di impugnare non sostituisce l'opportunità di sollevare e discutere preventivamente tali questioni nel merito.

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