Sentenza n. 6588/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sezione IV ter, n. 8469 del 29 aprile 2024, resa inter partes, concernente un diniego di condono edilizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di condono edilizio per superamento dei limiti volumetrici
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il diniego di condono relativo a un abuso edilizio di volumetria pari a 475,90 metri cubi, deducendo in primo grado la violazione dell'art. 32, commi 36 e 37, della legge n. 326/2003 e dell'art. 6, commi 3 e 4, della legge regionale Lazio n. 12/2004, sostenendo la formazione del titolo abilitativo in sanatoria per silenzio-assenso. Aveva inoltre dedotto carenza di istruttoria, erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti. Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo superato il limite volumetrico previsto dalla normativa regionale. In appello sono stati dedotti tre motivi: erronea applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera b), punto 2, della legge regionale Lazio n. 12/2004, in rapporto alla disciplina nazionale del terzo condono e alla successiva normativa regionale; erronea applicazione dell'art. 10 della legge regionale Lazio n. 12/2004 e dell'art. 37 della legge regionale Lazio n. 12/2016; errore in giudicando, illogicità della motivazione, violazione dell'art. 35 della legge n. 47/1985 ed erronea individuazione dei presupposti per la formazione del silenzio-assenso. L'appellante sosteneva, in particolare, che la legge regionale n. 12/2004, essendo successiva alla domanda di condono del 29 marzo 2004 e alla legge nazionale n. 326/2003, non fosse applicabile e che si fosse formato il silenzio-assenso, anche in ragione dell'affidamento maturato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto applicabile l'art. 2, comma 1, lettera b), punti 1 e 2, della legge regionale Lazio n. 12/2004, in quanto l'art. 10 della stessa legge disciplina espressamente le domande presentate anteriormente alla sua entrata in vigore. La disciplina statale e quella regionale del terzo condono non configurano due condoni distinti, ma concorrono nell'ambito di un unico procedimento. Per gli immobili destinati a prima casa, la normativa regionale consente la sanatoria solo per opere non eccedenti 450 metri cubi per singola domanda, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente 900 metri cubi. Poiché la volumetria dell'abuso era pari a 475,90 metri cubi, il limite risultava superato. Tale superamento impediva il riconoscimento del condono e precludeva la formazione del silenzio-assenso o il consolidamento di un affidamento tutelabile. Il giudice ha ribadito che, in materia di sanatoria edilizia, il mero decorso del termine dalla presentazione della domanda e dal pagamento dell'oblazione non perfeziona il silenzio-assenso, essendo necessaria l'effettiva sussistenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge. Le spese del grado d'appello sono state poste a carico dell'appellante per euro 3.000, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 32, commi 36 e 37, l. 326/2003
La disciplina del terzo condono rileva congiuntamente alla normativa regionale di attuazione e integrazione.
art. 2, comma 1, lettera b), punti 1 e 2, l.r. Lazio n. 12/2004
Sono suscettibili di sanatoria, purché siano state ultimate ai sensi dell'Art. 31, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ... entro il 31 marzo 2003, le seguenti opere abusive: ... non abbiano comportato la realizzazione di un volume superiore a 450 metri cubi per singola domanda di titolo abilitativo edilizio in sanatoria a condizione che la nuova costruzione non superi, nel suo complesso, 900 metri cubi, nel caso in cui si tratti di unità immobiliare adibita a prima casa di abitazione del richiedente nel comune di residenza.
Il limite di 450 metri cubi per singola domanda costituisce requisito oggettivo di ammissibilità della sanatoria; il suo superamento impedisce il condono.
domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge
La disposizione regionale si applica anche alle domande di condono presentate prima dell'entrata in vigore della legge regionale.
È richiamato per individuare il requisito temporale di ultimazione delle opere suscettibili di sanatoria.
Il silenzio-assenso in materia di condono non si perfeziona per il solo decorso del termine, ma presuppone la sussistenza dei requisiti di legge.
Richiamato in relazione alla trattazione dell'appello nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Richiamato da Roma Capitale per la riproposizione di domande ed eccezioni formulate in primo grado.
Massime di principio
- La disciplina regionale di attuazione del terzo condono edilizio si applica anche alle domande presentate anteriormente alla sua entrata in vigore quando la legge regionale contiene una disposizione espressa riferita a tali domande.
- La normativa statale e quella regionale sul condono edilizio costituiscono un unico quadro procedimentale integrato, nel quale i requisiti e i limiti previsti dalla disciplina regionale devono essere verificati anche per le domande presentate durante la vigenza della sola normativa statale.
- Il superamento del limite volumetrico previsto dalla legge regionale per la singola domanda di condono esclude la sanabilità dell'abuso, anche quando la volumetria complessiva dell'intervento rispetti un eventuale limite superiore riferito all'intero fabbricato.
- In materia di condono edilizio, il mero decorso del termine dalla presentazione della domanda e dal pagamento dell'oblazione non determina la formazione del silenzio-assenso: è necessaria l'effettiva sussistenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge.
- L'inerzia dell'amministrazione non può sanare, mediante silenzio-assenso, un intervento edilizio privo dei requisiti di legge; in tale situazione non si consolida neppure un affidamento tutelabile del richiedente.
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