Cassazione Civile, Sentenza n. 3974/2021 del 16/02/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'imposizione ICI relativa all'annualità 2008 su immobili dello stabilimento militare di Spoleto adibiti ad alloggi di servizio. Il Ministero sosteneva che tali immobili dovessero godere dell'esenzione ICI prevista per gli immobili posseduti dallo Stato destinati a compiti istituzionali (art.7, co.1, lett.a, d.lgs. 504/92) in quanto rientranti nelle 'infrastrutture militari' e classificati dalla normativa speciale (L. 497/78). Inoltre deduceva vizi procedurali e di merito: omissione di pronuncia su immobili destinati ad opifici non soggetti a ICI e mancato esame della effettiva destinazione istituzionale degli alloggi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha confermato il principio consolidato secondo cui l'esenzione ICI prevista dall'art.7, co.1, lett.a) del d.lgs. 504/92 si applica solo agli immobili posseduti dallo Stato "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali", ossia utilizzati in modo diretto e immediato per funzioni istituzionali. La cessione del godimento degli alloggi a terzi per uso abitativo, in forza di concessione e con pagamento di canone, configura un uso indiretto/privato e non rientra nell'esenzione; non è dirimente la classificazione normativa come "infrastruttura militare" o la natura contabile del canone. Le doglianze sulla mancata considerazione di opifici sono risultate tardive rispetto al primo grado e quindi inammissibili; la censura sull'omesso esame della destinazione degli alloggi è stata ritenuta infondata. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di cassazione (euro 5.200,00 più oneri), mentre è stato escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per lo Stato ammesso alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
d.lgs. 504/1992, art.7, co.1, lett.a)
L'esenzione ICI prevista si applica soltanto agli immobili posseduti dallo Stato "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali", intesi come uso diretto e immediato per finalità istituzionali; l'uso concesso a terzi a scopo abitativo con pagamento di canone non rientra nell'esenzione
L. 497/1978, artt. 1, 5, 6
La classificazione o disciplina speciale che qualifica taluni immobili come 'infrastrutture militari' non è, di per sé, sufficiente a farli rientrare nell'esenzione tributaria prevista dal d.lgs. 504/1992 se manca l'utilizzo diretto e immediato per compiti istituzionali
Norma richiamata nel ricorso ma non novativa della regola interpretativa applicata circa l'ambito dell'esenzione
codice di procedura civile, art.112
Principio secondo cui il giudice d'appello deve pronunciare su tutti i motivi di gravame; qui la censura relativa ad opifici è stata ritenuta tardiva rispetto al primo grado e quindi non idonea a fondare il ricorso in cassazione
codice di procedura civile (c.p.c.), art.360 (motivi di cassazione)
Richiamato per i motivi di cassazione (violazione di norme, omesso esame di fatti decisivi); la Corte ha ritenuto i motivi inammissibili o infondati secondo i limiti di sindacato della Cassazione
D.P.R. 115/2002, art.13, comma 1-quater e L. 228/2012
Norme sul contributo unificato: la Corte ha escluso l'obbligo per l'amministrazione statale di versare l'ulteriore contributo in quanto ammessa alla prenotazione a debito
Massime di principio
- Le esenzioni tributarie vanno interpretate restrittivamente: l'appartenenza dello Stato a un immobile non comporta automaticamente esenzione se manca l'uso diretto e immediato per compiti istituzionali
- La concessione in godimento a terzi, anche se a titolo di canone non lucrativo o a rimborso, indica uso privato/indiretto e porta alla imponibilità ai fini Ici/IMU
- La qualificazione normativa dell'immobile come 'infrastruttura militare' o la disciplina speciale non prevalgono sull'interpretazione restrittiva della norma fiscale se l'uso non è direttamente istituzionale
- In sede di impugnazione e in cassazione non possono essere sollevate novità fattuali o giuridiche non dedotte nel primo grado, salvo eccezioni di rilevabilità d'ufficio
- Le amministrazioni dello Stato ammesse alla prenotazione a debito possono beneficiare di esenzioni/agevolazioni procedurali relative al contributo unificato nelle fasi di cassazione
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