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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3785/2021 del 15/02/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (persona offesa)

La controversia

La ricorrente aveva chiesto in primo grado il risarcimento dei danni per frasi offensive che la convenuta avrebbe pronunciato durante una lite domestica, in presenza dei figli minori della convenuta e del figlio della ricorrente, marito separato della convenuta. Il Tribunale di Pescara aveva respinto la domanda, ritenendo non integrati gli elementi della diffamazione. La Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza n. 839/2013, aveva confermato il rigetto, ma con diversa motivazione: aveva ritenuto integrata la diffamazione, escludendo tuttavia che fosse stata allegata e provata l’esistenza e la consistenza del danno. La precedente sentenza della Cassazione n. 8320/2017 aveva rigettato il ricorso principale della donna e dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato della convenuta. Con ricorso notificato il 31 ottobre 2017, la donna ha chiesto la revocazione di tale sentenza, articolando tre censure: la prima denunciava un preteso errore per avere la Cassazione ritenuto legittima la conferma del rigetto nonostante l’accertamento della diffamazione; la seconda sosteneva che la Cassazione avesse erroneamente affermato che nell’atto di appello non erano state indicate le ripercussioni pregiudizievoli, benché il ricorso per cassazione avesse trascritto le deduzioni e una richiesta di prova testimoniale sul fatto che la ricorrente parlasse spesso dell’accaduto e piangesse; la terza contestava l’affermazione secondo cui i mezzi istruttori erano stati riproposti genericamente, poiché il ricorso per cassazione aveva riportato l’atto di appello e l’indicazione dei mezzi di prova già dedotti in primo grado e reiterati in sede di precisazione delle conclusioni. La convenuta aveva proposto, nel precedente giudizio di cassazione, ricorso incidentale condizionato in tre motivi: carenza d’interesse all’appello per mancata impugnazione del capo sul nesso causale; omesso esame della pretesa interruzione del nesso causale per la condotta del figlio della ricorrente; omesso esame della presenza di più persone idonea a integrare la diffamazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di revocazione: la censura prospettava una diversa valutazione giuridica della decisione di merito, non un errore percettivo revocatorio, e la conferma del rigetto era coerente con il medesimo esito, pur fondato su una motivazione diversa. Ha accolto il secondo e il terzo motivo, rilevando che la precedente sentenza di cassazione aveva omesso di considerare le deduzioni e le istanze istruttorie trascritte nel ricorso per cassazione, rilevanti ai fini della prova concreta del danno e della contestazione dell’omessa ammissione delle prove. Ha quindi accolto la revocazione e revocato la precedente sentenza di cassazione; decidendo nuovamente il ricorso originario, ha accolto il secondo e il terzo motivo, dichiarato inammissibile il primo e rigettato il ricorso incidentale condizionato. In particolare, il primo motivo incidentale è stato ritenuto infondato perché la Corte d’appello aveva esaminato lo specifico motivo sull’integrazione della diffamazione; il secondo perché la registrazione della lite poteva amplificare gli effetti, ma non elidere il nesso causale già prodotto dalla pronuncia delle frasi offensive davanti a più persone; il terzo è stato dichiarato inammissibile in quanto diretto a contestare una valutazione di merito sulla presenza di persone in grado di percepire la portata lesiva delle frasi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila, anche per le spese, affinché si pronunci sulle istanze di prova testimoniale ai fini dell’accertamento del danno non patrimoniale conseguente alla diffamazione.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Invero, l’errore che può dare luogo a revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, consiste – per giurisprudenza di legittimità costante – in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice ad affermare l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, la cui sussistenza (o insussistenza) risulti invece in modo incontestabile dagli atti; di conseguenza, l’errore revocatorio percettivo postula l’esistenza di un contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti rispettivamente l’una dalla sentenza impugnata, l’altra dagli atti processuali su un fatto che non ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.

    La revocazione per errore di fatto presuppone un errore percettivo o una svista materiale su un fatto decisivo, non controverso e incontestabilmente risultante dagli atti, tale da determinare un contrasto tra la rappresentazione del fatto contenuta nella sentenza e quella emergente dagli atti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Nel caso specifico, dunque, essendosi le istanze istruttorie trasfuse nel ricorso per cassazione, la Corte avrebbe dovuto esaminarle ai fini della valutazione della fondatezza o meno della omissione processuale denunciata.

    Quando le istanze istruttorie rilevanti sono state trasfuse nel ricorso per cassazione e sono così divenute atti interni al giudizio di legittimità, la Corte deve esaminarle per valutare la censura relativa alla loro omessa considerazione.

  • art. 91 c.p.c.

    In più, in ordine alle spese, rilevava che la valutazione dell’opportunità di compensazione delle stesse rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, mentre in sede di legittimità è possibile sindacare solo la violazione del divieto di porre le spese totalmente a carico della parte vittoriosa ex art. 91 c.p.c..

    Secondo quanto riportato nella sentenza, la valutazione sull’opportunità di compensare le spese è riservata alla discrezionalità del giudice di merito; in cassazione è sindacabile la violazione del divieto di porre integralmente le spese a carico della parte vittoriosa.

Massime di principio

  • L’errore revocatorio di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c. è un errore percettivo o una svista materiale su un fatto decisivo, non controverso e incontrovertibilmente risultante dagli atti; non coincide con l’asserita erroneità della valutazione giuridica o dell’iter argomentativo seguito dal giudice.
  • La conferma della decisione di primo grado è compatibile con una motivazione diversa adottata in appello quando il dispositivo, e quindi il risultato decisorio, rimane il rigetto della domanda.
  • Ai fini della prova del danno non patrimoniale da diffamazione, il danno non è in re ipsa e deve essere allegato e provato; tuttavia, le deduzioni e le istanze istruttorie dirette a dimostrarne in concreto l’esistenza e le ripercussioni devono essere effettivamente esaminate.
  • Gli atti del giudizio di merito trascritti nel ricorso per cassazione possono assumere rilievo quali atti interni al giudizio di legittimità; se pertinenti alla censura processuale, la Corte deve considerarli nel valutarne la fondatezza.
  • La comunicazione di frasi offensive a più persone può sussistere anche quando tra i presenti vi siano minori in tenera età: è sufficiente che possano cogliere la generica portata lesiva delle espressioni, restarne turbati o divenire potenziali strumenti di propagazione del contenuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazioneRevocazione
IstitutiDanno non patrimonialeNesso di causalitàOnere della prova

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