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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4034/2021 del 16/02/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna la decisione del Tribunale che ha escluso dalla distribuzione i crediti di cui era titolare (direttamente o per cessione) per due ragioni principali: 1) i crediti derivanti dalla sentenza n. 4717/2004 avevano la provvisoria esecutività sospesa all'udienza ex art. 596 c.p.c.; successivamente la sospensione era stata revocata prima dell'approvazione definitiva del progetto di distribuzione e la ricorrente deduce che, perciò, il suo intervento e il diritto alla partecipazione alla distribuzione dovevano essere ritenuti validi; 2) quanto al credito già della Mazzuoccolo (sentenza n. 4721/2004), il Tribunale lo aveva ritenuto privo di efficacia esecutiva e aveva escluso come tardivo l'intervento basato sul successivo decreto ingiuntivo: la ricorrente sostiene invece che si è trattato di mera sostituzione formale del titolo relativo al medesimo credito e non di un credito “nuovo”, per cui l'intervento non avrebbe dovuto essere considerato tardivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che, se la provvisoria esecutività del titolo di un intervenuto è stata temporaneamente sospesa ma poi riacquista efficacia prima della formazione definitiva del progetto di distribuzione, l'atto di intervento originario conserva effetto e il creditore può partecipare alle fasi distributive successive; ha rigettato il secondo motivo, confermando che quando un titolo originario è stato dichiarato non idoneo a costituire titolo esecutivo il creditore che si munisce successivamente di nuovo titolo interviene tardivamente e deve accettare lo stato del processo esecutivo, senza che il nuovo titolo possa ancorare gli effetti al pignoramento nullo. La sentenza impugnata è cassata in relazione al primo motivo e rinviata al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato; il secondo motivo è rigettato. La liquidazione delle spese di Cassazione è rimessa al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 499 c.p.c.

    Disciplina l'intervento nel processo esecutivo; la Corte interpreta che l'intervento dell'intervenuto il cui titolo era temporaneamente sospeso non perde ogni efficacia e può rivivere se il titolo riacquista efficacia prima della formazione definitiva del progetto di distribuzione

  • art. 500 c.p.c.

    Riferimento alle modalità dell'intervento e alla verifica dei requisiti del titolo; utilizzato nel ragionamento congiunto sulle condizioni per partecipare alla distribuzione

  • art. 510 c.p.c.

    Regola l'accantonamento delle somme in favore degli intervenuti; la Corte assorbe la questione sull'accantonamento dopo aver accolto il primo motivo

  • art. 564 c.p.c.

    Disciplina le conseguenze dell'intervento tardivo rispetto alla fase esecutiva (impossibilità di partecipare all'espropriazione se la prima udienza per l'autorizzazione alla vendita è già avvenuta)

  • art. 566 c.p.c.

    Richiamato con riferimento ai poteri del giudice dell'esecuzione sull'approvazione del progetto di distribuzione e sugli effetti dell'intervento

  • art. 596 c.p.c.

    Prevede l'udienza per la formazione del progetto di distribuzione; la Corte precisa che il requisito della esecutività del titolo deve essere valutato alla formazione del progetto ma che conta anche il ripristino dell'efficacia del titolo prima dell'approvazione definitiva

  • art. 623 c.p.c.

    Si riferisce alla sospensione c.d. 'esterna' della provvisoria esecutività e alla sua portata; la Corte distingue tra sospensione che paralizza l'intero procedimento e la mera temporanea inefficacia del titolo dell'intervenuto

  • art. 626 c.p.c.

    Richiamato nella ricostruzione del regime delle azioni esecutive e della rilevanza dell'efficacia del titolo

  • art. 512 c.p.c.

    Norma sulle opposizioni agli atti esecutivi; contestazioni nella fase esecutiva sono state oggetto di decisione di merito e impugnazione

  • art. 617 c.p.c.

    Riguarda l'opposizione agli atti esecutivi; menzionata nel contesto delle opposizioni proposte dai creditori esclusi

  • art. 474 c.p.c.

    Definizione dei requisiti formali del titolo esecutivo (credito liquido ed esigibile); la Corte sottolinea che il titolo deve avere tali caratteristiche sostanziali oltre che formali

Massime di principio

  • Se un intervenuto in un processo esecutivo vede temporaneamente sospesa la provvisoria esecutività del proprio titolo, il suo atto di intervento non perde automaticamente ogni efficacia: qualora il titolo riacquisti efficacia prima dell'approvazione definitiva del progetto di distribuzione, l'intervento riprende vigore e il creditore può partecipare alle fasi distributive successive
  • La sospensione della provvisoria esecutività del titolo di un intervenuto non giustifica la sospensione 'esterna' dell'intero processo esecutivo se vi sono altri creditori autonomamente titolati; ciò non preclude però che l'intervenuto, se il titolo resta sospeso, non partecipi a riparti effettuati nel frattempo
  • Se il titolo originario su cui si fondava un pignoramento è stato dichiarato inesecutivo e il procedimento prosegue per impulso di altri creditori, il creditore originario che si munisca successivamente di nuovo titolo esecutivo può intervenire nel processo ma il suo intervento potrà essere considerato tardivo: dovrà accettare lo stato del processo e non potrà agganciare gli effetti del nuovo titolo agli atti precedenti compiuti in difetto di titolo valido
  • La valutazione della tempestività e dell'ammissibilità dell'intervento va fatta considerando sia il momento dell'atto di intervento sia l'efficacia del titolo al momento della formazione definitiva del progetto di distribuzione; eventi intervenuti nel corso del processo (es. revoca o conferma della sospensione) possono incidere sulla riammissibilità
  • In casi analoghi è utile documentare e segnalare tempestivamente ogni variazione dello stato del titolo esecutivo (es. revoca della sospensione, acquisizione di nuovo titolo esecutivo) e chiedere, se necessario, l'accantonamento o termini per regolarizzare la propria posizione per evitare esclusioni dalla distribuzione
  • Il principio della par condicio creditorum favorisce soluzioni che permettono la concorrenza dei creditori nel processo esecutivo quando venga ripristinata l'efficacia del titolo; tuttavia, la legge non consente al creditore di far valere retroattivamente nuovi effetti rispetto a pignoramenti ritenuti nulli

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