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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4033/2021 del 16/02/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva accolto l'opposizione all'esecuzione promossa da Ovidio s.r.l., ritenendo illegittima la procedura esecutiva per l'applicazione del "tasso di sostituzione" previsto dall'art. 1, commi 2 e 3, del d.l. 29/12/2000 n.394 (conv. in legge 28/02/2001 n.24). La ricorrente deduceva che il rapporto di mutuo era stato risolto con notificazione dell'atto di precetto il 1° aprile 1999, quindi antecedentemente all'entrata in vigore della legge di conversione (1° marzo 2001), e pertanto il "tasso di sostituzione" non poteva trovare applicazione; denunciava inoltre omesso esame di fatto decisivo (data di notifica del precetto).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della Corte d'appello e ha disposto il rinvio alla stessa Corte d'appello in diversa composizione. La Corte di Cassazione ha ritenuto provato che il mutuo era stato risolto alla data del 1° aprile 1999 con la notificazione dell'atto di precetto; ha quindi escluso l'applicazione del "tasso di sostituzione" introdotto dalla legge di conversione entrata in vigore il 1° marzo 2001, perché il rapporto non era più "in essere" alla predetta data e residuavano solo obbligazioni restitutorie non periodiche. Ha inoltre richiamato l'onere della prova in capo alla parte opponente rispetto alla rinegoziazione del 1996 (data ed effetto novativo o modificativo), ritenendo che la Corte d'appello non avesse adeguatamente verificato tali aspetti prima di dichiarare la nullità della procedura esecutiva.

Norme richiamate

  • decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394 (convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2001, n. 24)

    si applica ai mutui a tasso fisso "in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto"

    Il "tasso di sostituzione" previsto dall'art.1, commi 2 e 3 si applica esclusivamente ai mutui che risultavano ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione; non è applicabile ai rapporti già risolti e convertiti in obbligazioni restitutorie.

  • legge 7 marzo 1996, n. 108 (norme antiusura)

    Fissa il criterio del tasso soglia; le Sezioni Unite hanno ammesso l'applicazione della disciplina antiusura anche agli interessi moratori, ma ciò non autorizza l'estensione automatica della normativa ai contratti già estinti prima dell'entrata in vigore delle misure correttive.

  • art. 1456 cod. civ.

    "intende valersi della facoltà di diritto" (testo atto di precetto trascritto)

    Consente la dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento; la notificazione del precetto contenente espressa dichiarazione ai sensi dell'art.1456 determina la risoluzione del mutuo come fatto accertato.

  • art. 1186 cod. civ.

    La risoluzione per inadempimento comporta la decadenza dal beneficio del termine e rende tutte le rate esigibili, trasformando il rapporto in obbligazioni restitutorie non periodiche.

  • artt. 366 e 370 cod. proc. civ.

    Regolano l'onere di allegazione e prova; il giudice d'appello doveva richiedere alla parte opponente la prova specifica circa la data ed efficacia della rinegoziazione del 1996, posto che tali circostanze erano decisive per l'applicazione della legge n.108/1996.

  • Sez. U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020

    Ha affermato che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori e che il tasso soglia, con opportuni accorgimenti, può riguardare tali interessi; nondimeno non risolve il problema dell'applicazione della normativa a rapporti già estinti.

  • Sez. U, Sentenza n. 24675 del 19/10/2017

    Principio secondo cui il superamento della soglia usura in corso di rapporto non determina automaticamente la nullità della clausola pattizia anteriore; pertanto non è sufficiente il solo sopraggiunto superamento per invalidare pretese del mutuante senza ulteriori accertamenti.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 29 del 14-25 febbraio 2002

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte del comma 3 dell'art.1 del d.l. n.394/2000 limitatamente a specifiche parole; la pronuncia non estende l'operatività del decreto ai rapporti già esauriti alla data della sua entrata in vigore.

Massime di principio

  • Se il contratto di mutuo è stato formalmente risolto (es. mediante atto di precetto con dichiarazione ai sensi dell'art.1456 c.c.), alla data di risoluzione residuano solo obbligazioni restitutorie non periodiche: le disposizioni volte a modificare condizioni periodiche (come il "tasso di sostituzione") non si applicano ai rapporti già estinti.
  • Per l'applicazione di misure correttive introdotte successivamente (es. d.l. n.394/2000 conv. n.24/2001) è decisivo lo stato del rapporto alla data di entrata in vigore: va verificato se il mutuo era effettivamente "in essere" e non già risolto.
  • Se la parte opponente invoca rinegoziazioni contrattuali (es. del 1996), grava su di essa l'onere di provarne data di stipula ed efficacia (novativa o meramente modificativa); l'assenza di prova comporta esito sfavorevole.
  • La disciplina antiusura può riguardare anche interessi moratori (Sez. U), ma ciò non implica l'applicabilità automatica di nuovi limiti a rapporti già estinti o trasformati in obbligazioni di restituzione.
  • In opposizioni a esecuzione fondate su contestazioni parziali del credito (es. solo misura degli interessi), il giudice deve distinguere tra nullità della procedura esecutiva e limitazioni della pretesa creditoria: la mera contestazione di parte degli interessi non giustifica automaticamente l'annullamento integrale dell'esecuzione senza adeguata istruttoria.
  • La pronuncia del giudice di legittimità impone al giudice di rinvio di attenersi ai principi di diritto indicati e di svolgere gli accertamenti di fatto necessari (esame rinegoziazione 1996, verifica data di risoluzione) prima di determinare l'an e il quantum della pretesa creditizia.

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