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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4035/2021 del 16/02/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente era caduta il 7.2.2014 su una mattonella sconnessa del marciapiede antistante il Pronto Soccorso di Latisana e aveva convenuto l'Azienda sanitaria per il risarcimento dei danni. Tribunale e Corte d'Appello avevano respinto la domanda ritenendo che la danneggiata non avesse dimostrato la "non visibilità del pericolo" e che la caduta dipendesse da imprudenza della pedone. In cassazione si è contestata, tra l'altro, la valutazione del nesso causale e l'applicazione del paradigma giuridico corretto (art. 2051 c.c. vs art. 2043 c.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ma ha accolto il secondo motivo ritenendo che la Corte d'appello abbia applicato erroneamente il paradigma dell'art. 2043 c.c. alla fattispecie invece riconducibile all'art. 2051 c.c. (danno da cosa in custodia). La sentenza di merito è stata cassata e la causa è rinviata alla Corte territoriale, in diversa composizione, per nuovo esame alla luce dei principi indicati: accertamento del nesso causale secondo l'art. 2051 c.c., onere del custode di provare il caso fortuito per escludere la responsabilità e valutazione del possibile concorso di colpa della vittima ai sensi dell'art. 1227 c.c.; si dovrà inoltre rivedere la regolazione delle spese di lite. Le questioni terze e quarte sono state assorbite dal rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    Principale parametro applicabile: responsabilità oggettiva del custode per il danno cagionato dalla cosa in custodia; il danneggiato deve provare il danno e il nesso causale con la cosa, mentre il custode ha l'onere liberatorio di dimostrare il caso fortuito (evento esterno, imprevedibile, che interrompe la catena causale). La condotta colposa della vittima non esclude automaticamente la responsabilità del custode se non è eccezionale e imprevedibile.

  • art. 2043 c.c.

    Norma generale del fatto illecito richiamata impropriamente dalla Corte territoriale: richiede prova di colpa e prevedibilità/visibilità dell'insidia. La Cassazione ha chiarito che tale paradigma non è pertinente quando la fattispecie rientra nell'art. 2051 c.c.

  • art. 1227 c.c.

    Rapporto di concorso di colpa della vittima: la colpa della vittima, se accertata, incide sul quantum del risarcimento (riduzione secondo la gravità) o può escludere la compensazione per la parte di danno che la vittima avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza; non costituisce di per sé caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c. salvo che la condotta sia imprevedibile ed eccezionale.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato per legare l'art. 1227 all'ambito della responsabilità extracontrattuale: le regole sulla concorrente responsabilità si applicano anche ai danni da cose in custodia.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nella censura sul travisamento dei fatti; la Corte ha ritenuto però che la ricorrente non avesse dedotto la violazione nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 2697 c.c.

    Norma sull'onere della prova: richiamata nella critica alla decisione di merito, ma la Corte ha precisato come vada interpretato l'onere probatorio nel quadro dell'art. 2051 c.c.

  • art. 92, 2° co. c.p.c.

    Norma sulle spese di lite: la questione della soccombenza reciproca è assorbita dal rinvio, dovendosi ricalcolare le spese al termine del nuovo giudizio.

  • art. 366 n.6 c.p.c.

    Riferimento procedurale utilizzato dalla Cassazione per dichiarare inammissibile il primo motivo che evocava elementi fattuali senza rispettare gli oneri previsti.

  • art. 360, n.5 c.p.c.

    Limite dell'esame di legittimità: la ricostruzione dei fatti in cassazione è preclusa se la censura mira a una rivalutazione della quaestio facti oltre i limiti consentiti.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra responsabilità da cosa in custodia (art. 2051 c.c.) e responsabilità per fatto illecito (art. 2043 c.c.): se il danno è causato dalla "cosa" la regola è quella dell'art. 2051 e non si richiede che il pericolo sia "occulto" o non visibile.
  • Nel giudizio ex art. 2051 c.c. il danneggiato prova il danno e la sua derivazione dalla cosa; spetta al custode provare l'esistenza del caso fortuito (evento esterno imprevedibile che interrompe il nesso causale).
  • La mera distrazione o negligenza della vittima non basta ad escludere la responsabilità del custode: la condotta della vittima può incidere sul risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c., ma solo condotte eccezionali e imprevedibili integrano il caso fortuito.
  • Quando si contesta la decisione di merito in cassazione occorre rispettare i limiti probatori e di motivazione previsti (art. 360 n.5 c.p.c., art. 366 c.p.c.); non è consentita una semplice rivalutazione dei fatti.
  • In ipotesi di caduta per sconnessione del marciapiede: il giudice deve valutare il nesso causale ex art. 2051, poi, se rilevata colpa della vittima, quantificare l'eventuale concorso di colpa ex art. 1227, non usare la prevedibilità/visibilità come criterio esclusivo per escludere la responsabilità del custode.
  • Sulle spese: se il giudizio di merito viene cassato e rinviato, la regolazione della soccombenza e delle spese va ridefinita dopo il nuovo esame.

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