Cassazione Civile, Sentenza n. 3780/2021 del 15/02/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (Ministero)
La controversia
Il magistrato di sorveglianza aveva respinto, con provvedimento dell’8 maggio 2012 motivato soltanto con la formula «non ravvisandosi i presupposti di cui all’art. 284 c.p.p., comma 3», la richiesta di una donna sottoposta a detenzione domiciliare di allontanarsi dall’abitazione per sottoporsi a un’interruzione volontaria di gravidanza programmata presso una struttura ospedaliera. La richiesta era corredata da documentazione relativa alla gravidanza; secondo la Sezione disciplinare del CSM, le ragioni addotte costituivano indispensabili esigenze di vita e il diniego non indicava né una carenza documentale né gli elementi di fatto che giustificassero il rigetto. La donna presentò una nuova istanza, assistita da un legale; l’intervento fu rinviato, avvicinandosi alla scadenza del termine di legge indicato nel capo d’incolpazione nel 2 giugno 2012. In seguito, il magistrato chiese di astenersi per ragioni di coscienza, richiamando un diritto all’obiezione di coscienza dei magistrati; la Sezione disciplinare escluse la rilevanza disciplinare autonoma di questo secondo provvedimento, ritenendolo una richiesta di astensione implicitamente accolta. Con sentenza n. 88/2020, depositata il 22 luglio 2020, la Sezione disciplinare del CSM dichiarò il magistrato responsabile degli illeciti disciplinari di cui agli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, lettere a) e l), del d.lgs. n. 109/2006, riqualificando la condotta, e gli inflisse la censura. Il ricorso per cassazione, notificato il 30 luglio 2020 e depositato il 28 settembre 2020, articolava quattro motivi: i primi due contestavano la sussistenza dell’illecito per motivazione mancante, sostenendo che il diniego sottintendesse l’insufficienza della prova e che la riproposizione documentata dell’istanza dimostrasse che la richiedente aveva compreso le ragioni del rigetto; il terzo contestava l’illegittimità del provvedimento, la violazione dei doveri del magistrato e l’esistenza di un ingiusto danno; il quarto, in via subordinata, denunciava l’omessa valutazione dell’esimente del fatto di scarsa rilevanza di cui all’art. 3-bis del d.lgs. n. 109/2006.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati congiuntamente i primi due motivi: il diniego conteneva soltanto l’affermazione apodittica dell’insussistenza dei presupposti di legge, senza indicare una carenza probatoria o documentale né gli elementi di fatto a sostegno della decisione. L’esistenza e la sufficienza della motivazione devono essere valutate sul provvedimento stesso, senza integrarlo con circostanze esterne; la successiva riproposizione dell’istanza non dimostrava che la richiedente avesse compreso la ragione del primo diniego, ma era coerentemente valutabile come conferma della difficoltà di comprenderlo e della necessità di rivolgersi a un legale. La Corte ha inoltre precisato che l’interruzione volontaria della gravidanza, ricorrendone le condizioni previste dalla legge, attiene a un diritto personalissimo e rientra nelle indispensabili esigenze di vita rilevanti ai fini dell’autorizzazione ad assentarsi dalla detenzione domiciliare. Ha respinto il terzo motivo: la Sezione disciplinare aveva individuato la lesione dei doveri del magistrato, in particolare del rispetto della dignità della persona, e l’ingiusto danno nella necessità per la richiedente di ricorrere a un legale e nel rinvio dell’intervento, con compromissione e rischio per un interesse primario connesso alla salute psico-fisica. Ha respinto anche il quarto motivo: la valutazione complessiva della gravità della condotta e della sua incidenza sulle fondamentali esigenze di vita della richiedente comportava una motivata esclusione dell’esimente della scarsa rilevanza, pur non essendo formulata in termini espliciti. La Corte ha compensato le spese del giudizio di cassazione tra il ricorrente e il Ministro della giustizia, in ragione della complessità delle questioni e della particolarità del caso; ha inoltre disposto l’omissione dei dati identificativi in caso di diffusione della sentenza.
Norme richiamate
art. 284, comma 3, c.p.p.
In tema di autorizzazione ad assentarsi dal luogo di detenzione domiciliare, la nozione di “indispensabili esigenze di vita”, contemplata dall’art. 284 c.p.p., comma 3, deve essere intesa non in senso meramente materiale o economico, bensì tenendo conto della necessità di tutelare i diritti fondamentali della persona, tra cui è compresa la libertà di scelta e di autodeterminazione della donna di interrompere volontariamente la gravidanza al ricorrere delle condizioni previste dalla L. n. 194 del 1978, a tutela della sua salute anche psichica.
Le indispensabili esigenze di vita che consentono l’autorizzazione ad assentarsi dalla detenzione domiciliare comprendono l’esercizio della libertà di scelta e autodeterminazione in materia di interruzione volontaria della gravidanza, quando ricorrono le condizioni di legge.
art. 47-ter ord. pen.
In tema di autorizzazione ad assentarsi dal luogo di detenzione domiciliare, la nozione di “indispensabili esigenze di vita”, contemplata dall’art. 284 c.p.p., comma 3, deve essere intesa non in senso meramente materiale o economico, bensì tenendo conto della necessità di tutelare i diritti fondamentali della persona, tra cui è compresa la libertà di scelta e di autodeterminazione della donna di interrompere volontariamente la gravidanza al ricorrere delle condizioni previste dalla L. n. 194 del 1978, a tutela della sua salute anche psichica.
La disposizione è richiamata quale base normativa del regime di detenzione domiciliare cui si applica l’autorizzazione prevista dall’art. 284, comma 3, c.p.p.; la Corte interpreta quest’ultima disposizione in modo da tutelare i diritti fondamentali della persona detenuta.
L. n. 194/1978
In tema di autorizzazione ad assentarsi dal luogo di detenzione domiciliare, la nozione di “indispensabili esigenze di vita”, contemplata dall’art. 284 c.p.p., comma 3, deve essere intesa non in senso meramente materiale o economico, bensì tenendo conto della necessità di tutelare i diritti fondamentali della persona, tra cui è compresa la libertà di scelta e di autodeterminazione della donna di interrompere volontariamente la gravidanza al ricorrere delle condizioni previste dalla L. n. 194 del 1978, a tutela della sua salute anche psichica.
La libertà di scelta e autodeterminazione della donna di interrompere la gravidanza è tutelata al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, anche in relazione alla salute psichica, e rileva come esigenza di vita ai fini dell’autorizzazione.
art. 2, comma 1, lett. l), d.lgs. n. 109/2006
L’assenza di alcun riferimento a deficienze probatorie della istanza di autorizzazione e la, immotivata ed apodittica, affermazione di non ricorrenza dei presupposti di legge, integrano l’illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. l).
Integra l’illecito disciplinare l’emissione di un provvedimento per il quale la legge richiede motivazione che si limiti ad affermare apoditticamente l’insussistenza dei presupposti, senza indicare elementi di fatto; non è possibile supplire alla motivazione con circostanze esterne al provvedimento.
art. 1, comma 1, d.lgs. n. 109/2006
A venire in rilievo è il mancato rispetto, nell’esercizio delle funzioni, della dignità della persona.
Il diniego immotivato di una richiesta relativa a un’esigenza fondamentale connessa alla salute psico-fisica può integrare, oltre alla specifica fattispecie disciplinare, la violazione del dovere di rispettare la dignità della persona.
art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 109/2006
Va premesso che ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare previsto dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. a), è necessaria la verificazione di un evento costituito dall’ingiusto danno (o dall’indebito vantaggio) per una delle parti del procedimento, non essendo sufficiente la sola condotta del magistrato, consistente nella violazione dei doveri di cui al precedente articolo (Cass., Sez. Un., 27 novembre 2013, n. 26548).
La fattispecie disciplinare richiede, oltre alla violazione dei doveri del magistrato, la verificazione di un ingiusto danno o di un indebito vantaggio per una parte; la sola condotta non basta.
art. 3-bis d.lgs. n. 109/2006
Ai fini dell’applicazione di tale esimente, il giudice disciplinare deve procedere ad una valutazione d’ufficio, sulla base dei fatti acquisiti al procedimento e prendendo in considerazione le caratteristiche e le circostanze oggettive della vicenda addebitata, anche riferibili al comportamento dell’incolpato, purchè strettamente inerenti allo stesso, con giudizio globale diretto a riscontrare se l’immagine del magistrato sia stata effettivamente compromessa dall’illecito.
L’esimente del fatto di scarsa rilevanza si applica a tutte le ipotesi degli artt. 2 e 3 e impone una valutazione d’ufficio, concreta e globale, della lesione del bene giuridico specifico e dell’effettiva compromissione dell’immagine del magistrato; la valutazione di merito è sindacabile in cassazione nei limiti indicati dalla Corte.
art. 101, comma 2, Cost.
Attraverso la motivazione è possibile verificare se il giudice abbia applicato la legge in conformità all’obbligo esclusivo di soggezione ad essa, posto dall’art. 101 Cost., comma 2.
La motivazione rende verificabile che il giudice abbia deciso in conformità al proprio obbligo di soggezione alla legge e costituisce un valore fondamentale della giurisdizione.
art. 52, d.lgs. n. 196/2003
Ai sensi dell’art. 52 del Codice in materia di protezione dei dati personali, va disposto che, in caso di diffusione della sentenza, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell’incolpato e della parte privata che ha presentato la richiesta di autorizzazione.
In caso di diffusione della sentenza deve essere omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti coinvolti.
Massime di principio
- La nozione di indispensabili esigenze di vita rilevante per l’autorizzazione ad assentarsi dalla detenzione domiciliare non è limitata ai bisogni materiali o economici e comprende l’esercizio di diritti fondamentali della persona, tra cui la scelta di interrompere volontariamente la gravidanza alle condizioni previste dalla legge.
- Quando la legge richiede la motivazione di un provvedimento giurisdizionale, non è sufficiente la sola affermazione della sussistenza o insussistenza dei presupposti di legge: devono essere indicati gli elementi di fatto che sorreggono la decisione, anche in forma succinta ma tale da rendere comprensibile la ragione del provvedimento.
- La motivazione e la sua sufficienza si valutano esaminando il provvedimento stesso; non possono essere integrate, ai fini della verifica disciplinare, da circostanze fattuali esterne o da ragioni che il giudice non abbia esposto.
- L’illecito disciplinare previsto dall’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 109/2006 richiede la verificazione di un ingiusto danno o di un indebito vantaggio per una parte, oltre alla condotta lesiva dei doveri del magistrato.
- Il diniego immotivato di una richiesta relativa a un diritto fondamentale può arrecare ingiusto danno quando costringe la parte a ricorrere a una nuova istanza con assistenza legale e determina il rinvio, con compromissione o rischio per la tempestiva soddisfazione, di un interesse primario connesso alla salute.
- L’esimente disciplinare della scarsa rilevanza richiede una valutazione concreta e globale: occorre considerare la consistenza della lesione del bene giuridico specificamente tutelato e, se l’offesa non è grave, verificare anche se il fatto abbia effettivamente compromesso l’immagine pubblica del magistrato.
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