Cassazione Penale, Ordinanza n. 09032/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., perché non confrontato in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, ritenuta logicamente corretta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Taranto che lo aveva ritenuto responsabile del reato di rapina in concorso. L'unico motivo censurava la correttezza della motivazione posta a base della declaratoria di responsabilità, ma la Corte ha rilevato che la doglianza era formulata in modo generico e indeterminato: non indicava in concreto quali passaggi della motivazione fossero erronei o illogici e, quindi, non consentiva al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi e di esercitare il sindacato richiesto.
Norme richiamate
norma incriminatrice richiamata per qualificare il fatto come rapina
richiamo al concorso di persone nel reato
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere l'indicazione degli elementi posti a fondamento della censura; la mancanza di specificità rende inammissibile l'impugnazione
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende, in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e puntuali: non è sufficiente contestare in modo apodittico o generico la motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza deve confrontarsi con la ratio decidendi della decisione di merito, indicando quali passaggi siano errati, illogici o giuridicamente viziati; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- Quando il motivo non consente di individuare con precisione i rilievi mossi alla sentenza impugnata, la Corte non può esercitare il sindacato richiesto e deve dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma prevista alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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