Cassazione Penale, Sentenza n. 22957/2026 del 22/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione fondato principalmente sulla incompetenza territoriale per i reati contestati (in particolare per il più grave, la tentata estorsione - capo E). La difesa deduceva che la Corte di appello e il Tribunale avevano individuato come ultimo atto diretto a commettere la tentata estorsione il deposito dei ricorsi per decreto ingiuntivo presso la cancelleria di Castrovillari, mentre la difesa sosteneva che l'atto rilevante, ai sensi dell'art. 8 c.p., è l'ultimo atto diretto a consumare il reato cioè il momento in cui la minaccia viene percepita dalla persona offesa (la notifica/recezione del decreto ingiuntivo). Altri motivi collaterali riguardavano la presunta inconfigurabilità della tentata estorsione in relazione all'uso di strumenti giudiziali, il mutamento del fatto e della motivazione rispetto al capo di imputazione, l'incompatibilità a testimoniare della parte offesa e l'omessa audizione dei consulenti tecnici difensivi; tuttavia la Corte ha ritenuto il motivo relativo alla competenza territoriale decisivo e assorbente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo sulla competenza territoriale e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata della Corte d'appello di Catanzaro e, in parte, la sentenza del Tribunale di Castrovillari (limitatamente ai capi A, C ed E) per incompetenza territoriale. Ha dichiarato che non doversi procedere nei confronti di Antonio Ingusci per i reati di cui ai capi A, C ed E perché estinti per prescrizione, ha revocato le statuizioni civili connesse. Pur affermando che, astrattamente, la competenza sarebbe dovuta spettare al Tribunale di Bari (località della ricezione dell'ultimo decreto), la trasmissione non è stata disposta perché tutti i reati erano già estinti per prescrizione. La richiesta di liquidazione delle spese per questo grado di giudizio avanzata dalla parte civile è stata rigettata.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Richiamato come base procedurale per la trattazione in pubblica udienza alla presenza delle parti; menzionato nell'istruttoria ma senza incidenza decisoria sul merito.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione, violazione di legge, ecc.); il ricorso ha invocato tali lett. per contestare errori di diritto e di motivazione, in particolare sulla competenza territoriale e sulla configurazione del fatto.
art. 8 cod. pen. (commi rilevanti)
Se si tratta di delitto tentato è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto
Interpretazione decisiva: per reati tentati (qui la tentata estorsione) l'ultimo atto diretto a commettere il reato va identificato con l'atto che concretamente rende offensiva la minaccia, ossia il momento e il luogo della percezione/recezione da parte della vittima (notifica del decreto), e non il mero deposito del ricorso presso la cancelleria.
Stabilisce che per la determinazione della competenza territoriale si tiene conto del delitto più grave fra quelli connessi; applicato per individuare il giudice competente in relazione al capo E (tentata estorsione).
art. 521 e 522 cod. proc. pen.
Richiamati dalla difesa per contestare il mutamento del fatto e la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza; la Corte ha comunque ritenuto il motivo sulla competenza assorbente.
Art. 56 (tentativo) e art. 629 (estorsione) evocati per discutere la configurazione della tentata estorsione e l'idoneità degli atti (deposito ricorsi) a integrare l'ultimo atto diretto a commettere il reato; la Corte ha ritenuto che la valutazione difensiva fosse fondata in relazione alla competenza territoriale.
art. 197, 191, 210 e 371 cod. proc. pen.
Richiamati nei motivi difensivi relativi all'incompatibilità a testimoniare della parte offesa e alle sue conseguenze probatorie; la Corte ha esaminato il profilo ma ha deciso il ricorso sulla competenza.
norme sulla prescrizione
La Corte ha rilevato che tutti i reati contestati erano estinti per prescrizione; tale circostanza ha impedito la trasmissione degli atti al tribunale territorialmente competente e ha imposto la declaratoria di non doversi procedere e la revoca delle statuizioni civili.
Massime di principio
- Per reati tentati fondati su una minaccia comunicata a distanza, il luogo competente è quello in cui la vittima ha percepito la minaccia (momento dell'ultimo atto rilevante), non semplicemente il luogo in cui l'autore ha compiuto atti preparatori o depositato atti giudiziari.
- Il deposito di atti giudiziari presso la cancelleria non coincide automaticamente con l'ultimo atto diretto a consumare una estorsione tentata; occorre verificare la concreta efficacia intimidatoria al momento della ricezione da parte della vittima.
- La questione di competenza territoriale, se tempestivamente eccepita, può determinare l'annullamento senza rinvio delle decisioni quando, come nel caso, i reati risultino ormai estinti per prescrizione.
- Anche se tutti i reati sono prescritti, il ricorrente ha interesse ad impugnare per ottenere l'eliminazione di conseguenze extrapenali o civili (per es. condanna al risarcimento); la Corte valuta comunque i motivi rilevanti per tali effetti.
- Se la motivazione della sentenza di merito modifica il nucleo fattuale contestato (mutamento del fatto) si possono configurare violazioni del diritto di difesa richiamabili in cassazione; tali profili possono essere decisi unitamente o assorbiti da questioni fondamentali come la competenza.
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