Cassazione Penale, Sentenza n. 41021/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La Procura Generale ha impugnato l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Salerno per il delitto di cui all'art. 640 c.p., censurando principalmente la violazione dell'art. 125, comma 3 c.p.p. e l'apparente illogicità della motivazione: il Tribunale aveva ammesso prove testimoniali, le parti avevano ottenuto la citazione dei testi, ma l'istruttoria venne poi chiusa senza che i testi ammessi venissero escussi e senza che la sentenza spiegasse compiutamente le ragioni della revoca delle prove; inoltre si contestava l'esclusione incongrua della sussistenza di artifici e raggiri.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la mancata valutazione e la carenza motivazionale sulla revoca delle prove già ammesse (violazione del principio per cui la revoca richiede l'indicazione delle ragioni e la verifica della non decisività). Ha inoltre esaminato la configurabilità astratta del reato di truffa on-line e delle aggravanti (minore difesa e la nuova fattispecie 2-ter introdotta dalla L. 28/6/2024, n.90). Tuttavia, rilevando che la persona offesa (Gianfranco Pellegri) ha rimesso la querela e che l'imputato non ha esercitato il diritto di ricusa ai sensi dell'art. 155 c.p., la Corte ha dichiarato l'estinzione del reato per remissione di querela ai sensi degli artt. 152 c.p. e 129 c.p.p., con conseguente annullamento della sentenza impugnata senza rinvio.
Norme richiamate
«Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter»
La Corte aplica la nuova disciplina che rende, in linea generale, il delitto procedibile a querela; la modificazione influisce sul regime di procedibilità e sull'operatività delle circostanze aggravanti (in particolare il nuovo n. 2-ter per i reati commessi a distanza con strumenti informatici).
art. 16, comma 1, lett. t), n. 1, L. 28 giugno 2024, n. 90 (norma di modifica di art. 640)
«se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione»
Introduzione dell'aggravante speciale (n. 2-ter) per i reati commessi mediante strumenti informatici che ostacolano l'identificazione; la Corte distingue detta aggravante dall'art. 61, n. 5 c.p. che tutela situazioni di vulnerabilità della vittima.
L'aggravante della minorata difesa opera quando la condotta fraudolenta abbia sfruttato concretamente una situazione di vulnerabilità o una condizione che abbia posto la vittima in difficoltà rispetto alla verifica del bene o del comportamento dell'agente (es. distanza che impedisce controlli preventivi).
art. 495, comma 4 cod. proc. pen.
Il giudice, anche nel corso del dibattimento, può revocare prove già ammesse per superfluità, ma deve indicare compiutamente le ragioni della revoca affinché sia possibile valutare la logicità e congruenza della motivazione rispetto al materiale probatorio raccolto.
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamata nella doglianza per violazione del diritto di difesa e per la motivazione apparente/illogica; la Corte esamina la congruità del percorso probatorio e motivazionale rispetto ai principi di ragionevolezza delle decisioni.
Stabilisce l'effetto estintivo del reato per remissione della querela; la Corte rileva che l'assenza di elementi indicativi di volontà contraria del querelato e la mancata ricusa fanno presumere l'accettazione, determinando l'estinzione del reato.
Riconosce al querelato il diritto di ricusare la remissione della querela; la mancata esercitazione di tale diritto, se il querelato era edotto e in grado di dichiarare la sua volontà, implica la presunzione di accettazione e quindi l'effetto estintivo.
art. 129, comma 1 cod. proc. pen.
La declaratoria di estinzione del reato per remissione di querela va pronunciata quando non risultino cause di proscioglimento nel merito; produce l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio.
artt. 550, comma 1; 593, comma 2; 608, comma 2 cod. proc. pen.
Norme processuali indicate come base formale del ricorso per cassazione (prescrizione delle forme e motivi di impugnazione); usate per inquadrare la legittimazione e le modalità di ricorso.
Massime di principio
- Il giudice non può revocare prove già ammesse senza motivare compiutamente la non decisività: la mancata indicazione delle ragioni rende la decisione vulnerabile in Cassazione.
- La condotta di mettere in vendita online un bene e non consegnarlo dopo il pagamento integra, di regola, la truffa contrattuale; l'uso della rete può aggravare la fattispecie quando ostacola l'identificazione o accresce la vulnerabilità della vittima.
- L'aggravante della minorata difesa (art. 61, n. 5 c.p.) è distinta dall'aggravante speciale introdotta dalla L. 90/2024: la prima riguarda la condizione personale o di vulnerabilità della vittima, la seconda le modalità informatiche che ostacolano l'identificazione.
- Se la persona offesa rimette la querela, l'imputato deve esprimere tempestivamente la propria volontà di non accettazione (ricusa) ai sensi dell'art. 155 c.p.; in mancanza, si presume accettazione e si estingue il reato (art. 152 c.p.).
- Prima di valutare il merito e le aggravanti, occorre sempre verificare il nuovo regime di procedibilità (post L. 90/2024) per comprendere se il reato sia procedibile d'ufficio o solo a querela e le conseguenze processuali della remissione.
- Per il difensore dell'imputato: esercitare la facoltà di ricusa se si vuole evitare l'estinzione del reato in caso di remissione della querela; per l'accusa: verificare lo stato della querela e l'eventuale accettazione/ricusa da parte dell'imputato prima della decisione di merito.
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