Cassazione Penale, Sentenza n. 30843/2022 del 09/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva revocato il sequestro preventivo (strumentale alla confisca) dei beni e dell'azienda agricola intestati o nella disponibilità di Granata, disposti ai sensi dell'art.240 bis c.p. in relazione al presunto sfruttamento della manodopera. Il Pubblico Ministero contestava i criteri utilizzati dal GIP e dal Tribunale del riesame per valutare la sproporzione tra beni/utilità e capacità reddituale, sostenendo che si fosse dovuto fare ricorso agli accertamenti finanziari e ai redditi dichiarati/familiari e che la crescita aziendale fosse legata allo sfruttamento, giustificando così il sequestro dell'intero complesso aziendale
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore, ritenendo che il ricorso non abbia adeguatamente confrontato le specifiche argomentazioni del provvedimento impugnato e non abbia dedotto violazioni di legge concrete. La Corte ha condiviso il principio secondo cui, nell'ambito di un'impresa agricola soggetta a speciali regimi fiscali, la capacità reddituale va valutata anche con criteri economici pertinenti (reddito effettivo desunto dal fatturato e dalle dichiarazioni IVA degli ultimi anni) e ha ritenuto non sussistente, sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, il nesso di necessaria strumentalità fra l'intero complesso aziendale e i profitti contestati per il periodo limitato oggetto di accertamento; pertanto è stata confermata la revoca del sequestro preventivo nella sua estensione originaria, salvo la conservazione di una somma corrispondente al profitto verosimile del reato contestato
Norme richiamate
Consente la confisca dei beni detenuti anche per interposta persona in misura sproporzionata rispetto al reddito dichiarato e/o all'attività economica esercitata; la Corte ammette che la verifica della sproporzione può richiedere criteri economici specifici rispetto al mero reddito dichiarato, soprattutto per imprese agricole.
Norma che regola la revoca delle misure cautelari per sproporzione; applicata dal GIP e dal Tribunale del riesame per revocare il sequestro quando la misura è risultata eccessiva rispetto alla capacità reddituale effettiva.
Prevede il sequestro strumentale alla confisca; la Corte ha richiamato la necessità di un nesso di necessaria strumentalità tra beni sequestrati e attività illecita, non desumibile quando l'illecito è limitato nel tempo e l'azienda è una realtà economica significativa.
Riferimento alla disciplina della confisca per sproporzione (richiamata insieme ad art.240 bis); la Corte ha valutato l'adeguatezza dei criteri usati per accertare la sproporzione.
Norma storica richiamata come antecedente ora codificato in art.240 bis; citata per contesto normativo riguardante la confisca per sproporzione.
Massime di principio
- Nelle verifiche di sproporzione ai fini della confisca ex art.240 bis, per imprese agricole non è sufficiente limitarsi al reddito dichiarato: può essere legittimo ed economicamente corretto desumere la redditività effettiva dall'analisi del fatturato e delle dichiarazioni IVA degli anni recenti.
- La misura del sequestro dell'intero complesso aziendale richiede il concreto e documentato nesso di strumentalità tra i beni e l'attività illecita; se l'illecito ha rilevanza temporale limitata e i profitti contestati sono circoscritti, la confisca estesa all'intera azienda può risultare sproporzionata.
- Gli accertamenti patrimoniali-finanziari (analisi dei flussi, spese familiari, acquisizioni nel tempo) sono strumenti rilevanti ma non esclusivi: il giudice può valorizzare relazioni tecniche (es. amministratore giudiziario) che propongono criteri economici diversi e adeguati al settore aziendale.
- In sede di impugnazione cautelare e di Cassazione è necessario confrontarsi specificamente con le ragioni del provvedimento impugnato ed indicare violazioni di diritto concrete; un ricorso generico che contesta la motivazione senza dedurre errori di diritto rischia di essere dichiarato inammissibile.
- Il sindacato di legittimità in Cassazione sui provvedimenti cautelari reali è limitato a profili di violazione di legge e di totale mancanza o apparenza della motivazione; non consente una rivalutazione ampia della motivazione di merito.
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