Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42613/2023 del 19/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per lesioni in concorso (pronunciata dal Tribunale e confermata dalla Corte d'appello), deducendo: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova con riferimento a Cassani, per presunta inesatta identificazione operata sui testi e sulla persona offesa, nonché per la mancata acquisizione del fascicolo fotografico utilizzato nelle indagini; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - deducendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato la finalità mitigatrice dell'art. 62-bis c.p. - in particolare sostenendo che Cassani avrebbe dovuto beneficiare delle attenuanti per la sua incensuratezza e che Voltarella non avrebbe meritato il diniego per la sua posizione processuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo relativo alla identificazione di Cassani la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il vizio, confermando la valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto attendibili le testimonianze (anche per segni distintivi) e ha correttamente applicato il principio secondo cui la ricognizione fotografica, se confermata in dibattimento, è valutabile liberamente dal giudice. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto generica e infondata la censura relativa alle attenuanti generiche: la Corte territoriale ha motivato adeguatamente il diniego (mancanza di resipiscenza di Cassani nonostante l'incensuratezza; grave precedente e assenza di ravvedimento per Voltarella). Conseguenze pratiche: inammissibilità dei ricorsi; condanna dei ricorrenti alle spese processuali; pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 61 n.5 cod. pen.

    La circostanza aggravante prevista non è stata riconosciuta in sede di merito; è segnalata come riferimento alla qualificazione del fatto ma la Corte di Cassazione non ha ritenuto censurabile tale valutazione.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte territoriale ha valutato che non ricorrevano elementi tali da motivarne il riconoscimento (mancanza di resipiscenza per Cassani; grave precedente e assenza di ravvedimento per Voltarella) e la Cassazione ha ritenuto la motivazione logica e non censurabile.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita i motivi proponibili in cassazione rispetto a quanto dedotto in grado d'appello: i ricorsi non possono reiterare o ampliare censure già esaminate con l'atto di appello oltre i limiti previsti; la Corte ha rilevato la reiterazione e l'inammissibilità di richieste di rivalutazione probatoria.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità dei ricorsi; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000 in favore della Cassa.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione del merito o per riesaminare frammenti probatori: i ricorsi che sollecitano una rinnovata valutazione delle prove sono generalmente inammissibili.
  • Le identificazioni informali (es. ricognizione fotografica svolta nelle indagini) confermate in dibattimento possono essere liberamente valutate dal giudice di merito; la loro attendibilità dipende dall'attendibilità del testimone e dalla coerenza della deposizione.
  • Per il riconoscimento o diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice di merito non è tenuto a esaminare e motivare ogni singolo elemento favorevole, ma deve indicare gli elementi ritenuti decisivi: una motivazione logica e coerente sul punto è sufficiente per resistere al controllo di legittimità.
  • Motivi aggiunti o riproposizioni di censure già esaminate in appello rischiano l'inammissibilità se non introducono nuovi e specifici profili rilevanti entro i limiti processuali.
  • In caso di ricorso ritenuto inammissibile possono essere imposte sanzioni economiche (spese processuali, contributo alla Cassa delle Ammende) e l'obbligo di rifondere le spese della parte civile; tali conseguenze devono essere tenute in considerazione prima di proporre ricorso in cassazione.
  • Quando si contesta il riconoscimento di responsabilità fondato su testimonianze, è utile concentrare le censure su profili formali o procedurali (es. difetti nella procedura identificativa) piuttosto che chiedere la semplice riconsiderazione della valutazione di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.