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Sentenza

Sentenza del 27/02/2015 n. 4084 - Corte di Cassazione

ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - Art. 8 comma 1, della legge n. 388 del 2000 - Credito di imposta - Condizioni e limiti - Cumulabilità con altri aiuti di Stato - Esclusione - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 8, comma 1, della legge n. 388 del 2000. Contestava il riconoscimento del credito d'imposta, per circa 5.900 euro, relativo a un autoveicolo acquistato con fattura del 15 febbraio 2001, prima dell'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione europea, intervenuta il 13 marzo 2001. La CTR aveva ritenuto sufficienti gli investimenti effettuati dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo: per gli investimenti del primo periodo di applicazione, il credito spettava solo per beni acquisiti dopo l'entrata in vigore della legge oppure, se successiva, dopo l'approvazione europea del regime. Poiché l'acquisto precedeva l'approvazione del 13 marzo 2001, l'agevolazione non spettava. La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza della CTR e deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente contro il recupero. Ha compensato integralmente le spese dell'intero giudizio per la novità della questione. In via processuale, ha inoltre rilevato che l'atto difensivo del contribuente non era un controricorso rituale perché non notificato; ha ritenuto regolari gli avvisi di udienza e riconosciuta la legittimazione dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • Art. 8, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388

    Tale rinvio mostra di operare come una condizione, poichè collegato in modo logico al periodo appena precedente in cui lo stesso comma 1, art. 8 puntualizza che il beneficio, definite le imprese per aree territoriali e la sostanziale deroga alla disciplina comunitaria in tema di divieto di aiuti di Stato, si realizza sotto forma di un credito d'imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione.

    Per gli investimenti agevolabili nel primo periodo di applicazione, la decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 non elimina la condizione temporale collegata all'approvazione europea: l'investimento deve essere acquisito dopo la data più tarda tra l'entrata in vigore della legge e l'approvazione del regime da parte della Commissione.

  • Art. 370 c.p.c.

    Si osserva poi che l'atto difensivo del contribuente, denominato dalla parte "comparsa di costituzione e risposta" non può valere come rituale controricorso, in quanto ne è stata omessa la notificazione al ricorrente, per come invece prevista ai sensi dell'art. 370 cod. proc. civ., conseguendone le preclusioni ivi descritte.

    Il controricorso deve essere notificato al ricorrente secondo la disciplina processuale; un atto difensivo non notificato non assume tale natura e produce le conseguenti preclusioni.

  • Artt. 2203 e 2204 c.c.

    gli uffici periferici dell'Agenzia delle entrate hanno la capacità di stare in giudizio, in via concorrente ed alternativa al direttore, secondo un modello simile alla preposizione institoria disciplinata dagli artt. 2203 e 2204 cod. civ.

    Gli uffici periferici dell'Agenzia possono rappresentarla in giudizio in via concorrente e alternativa al direttore, con imputazione all'Agenzia dell'attività processuale svolta.

  • Art. 135 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.

    la Cancelleria ha correttamente espletato gli adempimenti comunicatoli circa l'avviso d'udienza, mediante notifica alla parte privata in Roma, presso la cancelleria stessa della Corte di cassazione (non avendo la parte indicato alcuna domiciliazione in Roma) [...] e da ultimo spedendo raccomandata ai sensi dell'art. 135 disp. att. cod. proc. civ.

    Nel caso concreto la Corte ha considerato regolari gli adempimenti di comunicazione dell'udienza, compresa la spedizione della raccomandata prevista dalla disposizione, in assenza di un domicilio indicato a Roma.

  • Art. 360, n. 3, c.p.c.

    La disposizione è stata indicata quale base del motivo di ricorso per cassazione volto a denunciare la violazione di legge nell'interpretazione dell'art. 8 della legge n. 388 del 2000.

Massime di principio

  • Quando una norma subordina un'agevolazione fiscale a un regime di aiuti soggetto ad approvazione europea, la decorrenza generale del beneficio non consente di agevolare investimenti effettuati prima di tale approvazione, se la legge richiede che gli acquisti siano successivi anche a essa.
  • Per verificare il credito d'imposta occorre confrontare la data di acquisizione del bene con entrambe le date rilevanti: entrata in vigore della legge e approvazione del regime. Rileva la data successiva; nel caso deciso, l'approvazione del 13 marzo 2001 escludeva l'acquisto del 15 febbraio 2001.
  • Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale né con altri aiuti riferiti agli stessi beni: la spettanza va verificata anche rispetto a eventuali benefici concorrenti.
  • La circolare amministrativa può avere funzione chiarificatrice e ricognitiva, ma la decisione ha fondato il requisito temporale direttamente sul testo della legge, non attribuendo alla circolare autonoma forza normativa.
  • Nel giudizio di cassazione, un atto difensivo non notificato al ricorrente non vale come controricorso rituale e comporta le relative preclusioni processuali.

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