Cassazione Civile, Ordinanza n. 04182/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'inammissibilità dell'appello dichiarata dalla Corte territoriale perché proposto oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.c. Il ricorrente ha sostenuto in cassazione che, trattandosi di sentenza redatta in formato elettronico e depositata telematicamente, il termine non dovesse decorrere dalla mera data di deposito/pubblicazione, ma dalla successiva data di accettazione e comunicazione della cancelleria, momento nel quale la decisione sarebbe divenuta effettivamente conoscibile e ostensibile agli interessati. Denunciava quindi violazione e falsa applicazione di norme di diritto e errata ricognizione della fattispecie processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva dichiarato tardivo l'appello. Ha ribadito che, per le sentenze redatte in formato elettronico e depositate telematicamente, la pubblicazione ai fini del decorso del termine lungo coincide con l'attestazione del cancelliere relativa al deposito, non con la successiva comunicazione di cancelleria. Conseguentemente, la comunicazione del 13.5.2019 era irrilevante e il termine di impugnazione era spirato prima del deposito dell'appello. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il termine lungo di impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza; nel caso di sentenza telematica, la pubblicazione rilevante coincide con l'attestazione del cancelliere del deposito, non con la successiva comunicazione alle parti.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato invocato dal ricorrente per dedurre errore di diritto e falsa applicazione di norme processuali.
Richiamato quanto al procedimento camerale e alla comunicazione della proposta del relatore alle parti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Per le sentenze redatte in formato elettronico e depositate telematicamente, ai fini del termine lungo di impugnazione rileva la data dell'attestazione del cancelliere sul deposito, perché è in quel momento che la sentenza diviene pubblicata e ostensibile.
- La successiva comunicazione di cancelleria non incide sul dies a quo del termine ex art. 327 c.p.c., essendo un'attività estranea alla pubblicazione della decisione.
- Se l'impugnazione è proposta oltre il termine lungo, l'appello è inammissibile e il rigetto del ricorso per cassazione conferma la tardività rilevata dal giudice di merito.
- In caso di rigetto del ricorso, il soccombente è condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ove ne ricorrano i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04109/2023 del 10/02/2023
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04115/2023 del 10/02/2023
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04116/2023 del 10/02/2023
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04117/2023 del 10/02/2023
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04118/2023 del 10/02/2023
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04119/2023 del 10/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →