Cassazione Penale, Ordinanza n. 04404/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che l'impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento fosse proposta fuori dai casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e, in ogni caso, fosse manifestamente infondata e generica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il giudice dell'udienza preliminare di Venezia ha applicato all'imputato la pena concordata ex art. 444 c.p.p. per la violazione dell'art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2011. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo la violazione dell'art. 129 c.p.p. per il mancato proscioglimento nonostante il reato contestato. La Corte rileva però che, trattandosi di sentenza di applicazione della pena concordata, i motivi che investono la responsabilità sono inammissibili; inoltre, la censura sulla qualificazione giuridica del fatto è stata ritenuta generica e, comunque, non rientrante nei limiti del ricorso consentito dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che consente la denuncia solo di un errore manifesto.
Norme richiamate
indica il rito di applicazione della pena su richiesta delle parti, base della sentenza impugnata.
è invocato dal ricorrente per sostenere l'obbligo di proscioglimento immediato, ma la censura è ritenuta non proponibile nei limiti del patteggiamento contestato.
stabilisce la trattazione de plano del ricorso nelle ipotesi previste dalla norma, richiamata per il tipo di impugnazione proposta.
delimita i casi in cui è ammesso il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento; l'erronea qualificazione del fatto è deducibile solo in presenza di errore manifesto.
fondamento della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011
norma incriminatrice oggetto dell'imputazione definita con patteggiamento.
art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103
norma che ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per la valutazione dei profili di colpa rilevanti ai fini della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei limiti espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; restano preclusi i motivi che contestano la responsabilità o la ricostruzione del fatto, perché la decisione è espressione di un accordo tra le parti.
- La denuncia dell'erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile soltanto quando l'errore risulti manifesto dal testo del provvedimento impugnato; sono invece inammissibili le censure che richiedano una rivalutazione giuridica non immediatamente evidente.
- Nel rito del patteggiamento, l'art. 129 c.p.p. non può essere utilizzato per introdurre in cassazione contestazioni sulla responsabilità già definite dall'accordo, salvo i casi consentiti dalla disciplina speciale delle impugnazioni.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e può giustificare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando emergano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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