Cassazione Penale, Sentenza n. 15107/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la decisione del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale per mancata querela in relazione al furto di energia elettrica (art. 624 e art. 625 n.2 e n.7 c.p.) ritenendo tardiva la richiesta del pubblico ministero di contestare in dibattimento l'aggravante della destinazione dell'energia elettrica a "bene destinato a pubblico servizio". Il Procuratore rilevava che la contestazione suppletiva ai sensi dell'art. 517 c.p.p. può essere validamente effettuata in dibattimento (fino alla chiusura dell'istruzione) e che il giudice del dibattimento non può precludere tale potere del pubblico ministero, essendo la contestazione un atto inerente all'esercizio dell'azione penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato l'illegittimità della pronuncia del Tribunale che ha impedito al pubblico ministero di procedere alla contestazione suppletiva dell'aggravante e ha violato il pieno contraddittorio. Per i reati commessi nel periodo 01.07.2014 - 27.09.2016 la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio perché quei reati sono estinti per prescrizione. Quanto ai reati commessi dal 28.09.2016 al 17.05.2017 la sentenza è stata annullata (per nullità in relazione all'illegittima preclusione della contestazione suppletiva) e gli atti sono stati rimessi al Tribunale di Siracusa in diversa composizione per il prosieguo del procedimento.
Norme richiamate
il pubblico ministero "contesta all'imputato" il reato connesso o la circostanza aggravante
la Corte ha interpretato la norma nel senso che la contestazione suppletiva della circostanza aggravante è potere/dovere del pubblico ministero in dibattimento e non richiede né consenso dell'imputato né autorizzazione del giudice; il giudice non può sindacarne preventivamente la tardività
riferita come disciplina delle "nuove contestazioni": consente la modifica dell'imputazione in dibattimento per adeguarla alle prove emerse; funge da quadro normativo per le contestazioni suppletive
distinto dall'art. 517 perché disciplina la contestazione di un fatto nuovo e prevede il potere del presidente del collegio di autorizzare la contestazione; la Corte sottolinea la differenza rispetto all'art. 517 dove non c'è autorizzazione
il tempo concesso dal giudice non può essere "inferiore al termine per comparire previsto dall'art. 429 ... cioè non inferiore a venti giorni"
garantisce all'imputato, in caso di contestazione suppletiva (salvo recidiva), il diritto di chiedere un termine per preparare la difesa; la Corte ha richiamato tale garanzia come presidio del contraddittorio
disciplinando la declaratoria immediata di cause di non punibilità, non legittima il giudice a porre de plano fine al processo quando siano pendenti contestazioni suppletive che richiedono il prosieguo del dibattimento; non può essere usato per precludere il potere del PM di modificare l'imputazione
art. 178 e art. 179 cod. proc. pen.
la Corte ha qualificato come nullità di ordine generale le omissioni del Tribunale riguardo ai limiti dell'esercizio dell'azione penale e alla formulazione dell'imputazione, con conseguente vizio procedurale rilevante
art. 112 Cost.
richiamato per il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale: l'esercizio dell'azione (compresa la contestazione suppletiva) è dovere dell'organo requirente
art. 157 e art. 161 cod. pen. (prescrizione)
applicati per verificare l'estinzione per prescrizione dei reati commessi fino al 27.09.2016; la prescrizione determina l'annullamento senza rinvio per quei fatti
art. 625 cod. pen. (n.7) e art. 624 cod. pen.
l'aggravante prevista dall'art. 625 n.7 (destinazione del bene a pubblico servizio) è centrale perché, se contestata e riconosciuta, incide sulla procedibilità d'ufficio; la fattispecie di furto di energia è stata in esame sotto tali profili
Massime di principio
- La contestazione suppletiva di circostanze aggravanti ai sensi dell'art. 517 c.p.p. è un potere/dovere del pubblico ministero esercitabile in dibattimento e il giudice non può precluderne l'esercizio dichiarandola "tardiva" in via preventiva
- Se il pubblico ministero formula in dibattimento una contestazione suppletiva, l'imputato ha diritto, ai sensi dell'art. 519 c.p.p., a un termine per preparare la difesa; il processo deve proseguire per consentire il pieno contraddittorio
- L'art. 129 c.p.p. (declaratoria immediata) non autorizza il giudice a porre de plano fine al processo quando sussistono questioni processuali rilevanti che richiedono l'esercizio del potere del pubblico ministero di modificare l'imputazione
- La preclusione illegittima dell'attività del pubblico ministero in dibattimento integra nullità di ordine generale (artt. 178-179 c.p.p.) impugnabile in Cassazione e può determinare l'annullamento della sentenza
- Pur essendo ammissibile la contestazione suppletiva anche su elementi già presenti negli atti d'indagine, va garantita alla difesa la possibilità di esercitare tutti i rimedi e le richieste istruttorie necessarie; al contempo occorre verificare l'eventuale prescrizione per periodi temporali precedenti
- In casi analoghi è opportuno per il pubblico ministero introdurre la contestazione suppletiva tempestivamente nel primo segmento dibattimentale utile e per la difesa richiedere il termine previsto dall'art. 519 c.p.p. se la nuova contestazione incide sul regime di procedibilità o sull'entità della pena
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