Cassazione Penale, Ordinanza n. 17755/2025 del 12/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 13/06/2024, che aveva confermato il giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione. L'unico motivo censurava la correttezza della motivazione sulla responsabilità penale, ma la Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza si limitava a riproporre pedissequamente le medesime argomentazioni già dedotte in appello e già disattese dal giudice di merito, senza una critica specifica e argomentata della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo non specifico e meramente reiterativo di censure già esaminate e respinte in appello. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, ai fini della ricettazione, l'elemento soggettivo può essere provato anche indirettamente, ad esempio mediante l'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata quale titolo del reato di ricettazione oggetto del giudizio; la Corte ribadisce che l'elemento soggettivo può essere desunto anche da indizi, tra cui l'omessa o non attendibile indicazione della provenienza del bene.
Richiamata implicitamente nel dispositivo per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando si risolve nella mera ripetizione delle doglianze già formulate in appello e già confutate dal giudice di merito, senza una critica specifica e argomentata della motivazione impugnata.
- Ai fini della configurabilità della ricettazione, la prova del dolo può essere desunta anche da elementi indiziari e indiretti, compresa l'omessa oppure non credibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta.
- La censura sulla motivazione della sentenza di merito deve confrontarsi con le ragioni decisive poste a fondamento della decisione; in difetto, il ricorso non supera il vaglio di specificità richiesto nel giudizio di cassazione.
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