Cassazione Penale, Sentenza n. 1997/2024 del 17/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Gli imputati impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che li aveva confermati colpevoli di tentata estorsione, deducendo: (i) nullità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. per omessa declaratoria di prescrizione in relazione alla valutazione incidentale dell'aggravante del 'metodo mafioso' operata in appello (si lamentava che tale aggravante fosse desumibile dalla parte descrittiva dell'imputazione e che, non essendovi stato aumento di pena, il giudizio si fosse svolto in composizione monocratica e non collegiale); si richiamavano inoltre atti di udienza preliminare e la sentenza di primo grado che aveva ritenuto l'ipotesi di estorsione semplice; (ii) nullità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p. per non aver trasmesso gli atti al Pubblico Ministero, posto che la contestazione 'a sorpresa' in appello dell'aggravante avrebbe pregiudicato il diritto di difesa e l'impossibilità di dedurne doglianze specifiche in primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la valutazione incidentale dell'aggravante del metodo mafioso sia stata effettuata esclusivamente ai fini della valutazione del tempo necessario alla prescrizione e non per la dichiarazione di responsabilità o per la determinazione della pena. Richiamando orientamenti giurisprudenziali, la Corte ha affermato che la diversità del termine di prescrizione derivante da una diversa qualificazione in appello non rientra nel divieto di reformatio in pejus (che riguarda il trattamento sanzionatorio concreto) e che, nel caso di impugnazione proposta solo dall'imputato, l'appello che riconosce un'aggravante ad effetto speciale al solo fine di escludere la prescrizione non viola il divieto. Per tali ragioni non sussistono le nullità prospettate e il ricorso è manifestamente infondato. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata come base delle censure di nullità (lett. b), c) ed e)) e della declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte utilizza l'art. 606 per enunciare l'inammissibilità dei motivi ritenuti manifestamente infondati.
art. 597, comma terzo, cod. proc. pen.
Richiamato per precisare che la previsione del diverso termine di prescrizione derivante da una diversa qualificazione in appello non rientra nella disciplina che vieta la reformatio in pejus; cioè il divieto non copre il mutamento del termine prescrizionale, che riguarda il tempo di estinzione del reato e non il trattamento sanzionatorio concreto.
art. 476, comma secondo, cod. pen.
Citata quale esempio di aggravante ad effetto speciale: la Corte osserva che il riconoscimento di tale aggravante in appello, anche se non formalmente nel capo di imputazione, può essere fatto nel solo fine di escludere la prescrizione senza violare il divieto di reformatio in pejus.
Utilizzato per disporre la condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma a titolo di ammenda per il ricorso inammissibile, quantificata equitativamente in euro 3.000,00 ciascuno.
Massime di principio
- La reformatio in pejus vieta al giudice di appello di peggiorare il trattamento sanzionatorio concreto dell'imputato che impugna la sentenza, ma non impedisce che l'appello produca una diversa valutazione del termine di prescrizione derivante da una diversa qualificazione del fatto in appello.
- L'eventuale riconoscimento in appello di un'aggravante 'ad effetto speciale' (che incide sul termine di prescrizione) è ammissibile se la valutazione è incidentale e finalizzata soltanto a escludere la prescrizione, senza incidere sulla responsabilità sostanziale o sul calcolo della pena.
- La mancata trasmissione degli atti al Pubblico Ministero o la loro 'contestazione a sorpresa' in appello può rilevare se la nuova contestazione incide sul diritto di difesa in termini sostanziali (responsabilità o pena); se la contestazione è valutata solo ai fini prescrizionali, la violazione non è necessariamente configurabile.
- Il difensore deve tempestivamente contestare in primo grado e in appello la fondatezza della qualificazione (es. vicinanza a fenomeni di criminalità organizzata); la mancata deduzione nelle impugnazioni precedenti può indebolire successivi rilievi in cassazione.
- In situazioni simili, se l'aggravante viene emersa solo in appello e incide sulla prescrizione, il ricorso per cassazione è più debole se non dimostra che la nuova qualificazione ha inciso anche sulla responsabilità o sulla determinazione della pena o ha leso concretamente il diritto di difesa.
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