Cassazione Penale, Sentenza n. 8868/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Caldora era stato condannato dal Tribunale di Lanciano (15/03/2022, giudizio abbreviato) a due anni di reclusione per il reato previsto dagli artt. 256, commi 1 e 2, e 256-bis del d.lgs. n. 152/2006: quale gestore di impresa agricola avrebbe gestito illecitamente rifiuti e dato loro fuoco, con combustione alimentata da residui plastici (fatto contestato in Frisa il 7/12/2016). Con ricorso per cassazione il condannato chiedeva l'annullamento della sentenza d'appello (22/03/2024) che aveva confermato la condanna. Con motivi aggiunti il difensore aveva altresì dedotto l'estinzione del reato di cui all'art. 256-bis per prescrizione maturata il 10/08/2024. Il difensore comunicava poi la morte dell'imputato (27/10/2024) e richiedeva la declaratoria di estinzione dei reati per morte dell'imputato e la liquidazione delle proprie competenze essendo l'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato (morte comunicata e rilevata nel corso del giudizio di cassazione). Ha inoltre precisato che non compete alla Corte di Cassazione liquidare il compenso richiesto dal difensore per l'assistito ammesso al patrocinio a spese dello Stato, trattandosi di attribuzione della Corte d'appello di L'Aquila ai sensi dell'art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
d.lgs. n. 152 del 2006 (Testo unico ambientale)
art. 256, commi 1 e 2; art. 256-bis
Le norme sono quelle che descrivono i reati contestati (gestione illecita di rifiuti e combustione illecita). La Corte non entra nel merito sostanziale della condanna perché la morte dell'imputato estingue il reato, rendendo ininfluente la valutazione sulle eventuali questioni di merito o di prescrizione sollevate.
Secondo la Corte, la liquidazione del compenso del difensore per l'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato compete alla Corte d'appello e non alla Corte di Cassazione.
Massime di principio
- La morte dell'imputato estingue il reato: se la morte interviene durante il procedimento di impugnazione, la Corte di Cassazione può dichiarare l'estinzione e annullare la sentenza senza rinvio.
- La declaratoria di estinzione per morte ha effetto anche quando siano state sollevate altre questioni (es. prescrizione); la Corte può decidere l'estinzione per morte senza pronunciarsi sulle altre eccezioni di estinzione eventualmente prospettate.
- La liquidazione dei compensi per difensori di imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato è di spettanza della Corte d'appello (art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002) e non della Cassazione.
- Se si contesta la prescrizione, va verificata la data di maturazione: tuttavia, se nel frattempo sopravviene la morte dell'imputato, la estinzione per morte prevale e rende irrilevante la verifica della prescrizione ai fini della decisione sulla responsabilità penale.
- In situazioni analoghe è opportuno comunicare tempestivamente alla Corte la morte dell'imputato e le conseguenti richieste (declaratoria di estinzione); il difensore può comunque chiedere la liquidazione del compenso, ma la competenza per l'assegnazione può ricadere su altro giudice (es. Corte d'appello).
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